COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di: Bosi Padilha Tayline. per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 10 comma 2, del C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 11 bis delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stata tesserata per alcuna Federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2009/2010 per la società SSD FUTSAL PRECI senza averne titolo come descritto nella parte motiva.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di: Bosi Padilha Tayline. per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 10 comma 2, del C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 11 bis delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stata tesserata per alcuna Federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2009/2010 per la società SSD FUTSAL PRECI senza averne titolo come descritto nella parte motiva. FATTO Con provvedimento nr. 691/1719pf 09 10AA/ac del 28 luglio 2010, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il soggetto sopra menzionato, per rispondere dell’ addebito in rubrica contestato. All’udienza di trattazione del 3 febbraio 2011 era presente l’Avv. Dario Perugini, in rappresentanza della Procura Federale della FIGC. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si da atto che tra il rappresentante della Procura e la calciatrice Bosi Padilha Tayline è stata concordata la sanzione di due mesi e venti giorni di squalifica ai sensi dell’artt. 23 e 24 del C.G.S. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’intervenuto patteggiamento e ritenuta corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e la congruità della sanzione concordata, applica nei confronti di Bosi Padilha Tayline la sanzione sopra indicata. P.Q.M. La Commissione disciplinare applica nei confronti di Bosi Padilha Tayline la squalifica di due mesi e venti giorni.
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