COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. PANICALE IN RIFERIMENTO ALLA GARA S. ARCANGELO – PANICALE DISPUTATA IL 09.01.2011 A S.ARCANGELO DI MAGIONE (PG) – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 12.01.2011 PUBBLICATO IN PARI DATA. – PER SQUALIFICA CALCIATORE SCACCIATELLA ALESSIO PER QUATTRO GARE;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. PANICALE IN RIFERIMENTO ALLA GARA S. ARCANGELO - PANICALE DISPUTATA IL 09.01.2011 A S.ARCANGELO DI MAGIONE (PG) - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 12.01.2011 PUBBLICATO IN PARI DATA. - PER SQUALIFICA CALCIATORE SCACCIATELLA ALESSIO PER QUATTRO GARE; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 3.02.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti risulta che il calciatore Scacciatella Alessio, a seguito di pesanti e ripetuti insulti a lui rivolti dalla tifoseria avversaria, ha reagito sputando verso la tribuna da questa occupata. Il gesto pare sicuramente riprovevole e meritevole di sanzione, che a parere di questa commissione può essere contenuta nella squalifica per tre giornate di gare. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Scacciatella Alessio a tre giornate di gara. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it