COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 86 del 11/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TIBER IN RIFERIMENTO ALLA GARA TIBER / PONTEVILLA DISPUTATA IL 16.01.2011 A FRATTA TODINA (PG) AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 77 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 26.01.2011 PUBBLICATO IN PARI DATA. – PER INIBIZIONE AL DIRIGENTE CILIANI FABRIZIO FINO AL 31.05.2011;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 86 del 11/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TIBER IN RIFERIMENTO ALLA GARA TIBER / PONTEVILLA DISPUTATA IL 16.01.2011 A FRATTA TODINA (PG) AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 77 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 26.01.2011 PUBBLICATO IN PARI DATA. - PER INIBIZIONE AL DIRIGENTE CILIANI FABRIZIO FINO AL 31.05.2011; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.02.2011, la seguente decisione. FATTO NEI TERMINI proponeva reclamo la società, chiedendo la riduzione della sanzione ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente la società reclamante, mentre era assente il Direttore di gara, che ha comunicato l’impossibilità di presenziarvi Motivi della decisione Preliminarmente deve darsi atto della avvenuta rettifica della squalifica dapprima erroneamente comminata al sig. Luna o Nulla Michele (Comunicato Ufficiale n. 73). Ciò posto dall’esame dei documenti ufficiali e segnatamente Comunicato Ufficiale n.77, referto arbitrale e reclamo, la Commissione osserva quanto segue. Non si evincono idonee motivazioni per porre in dubbio i fatti contestati. Tuttavia non si evidenzia una particolare gravità tale da giustificare la conferma integrale della sanzione inflitta dal giudice sportivo, considerato che il fatto stesso non è tale da integrare gli estremi di un atto di violenza nei confronti del Direttore di gara, quanto piuttosto un comportamento oltremodo irriguardoso. Conseguentemente pare equo a questa Commissione ridurre l’inibizione inflitta al Ciliani Fabrizio fino al 30.04.2011. P.Q.M. La Commissione Disciplinare in accoglimento del reclamo, riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al sig. Ciliani Fabrizio fino al 30.04.2011. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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