COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 89 del 18/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. GUARDEGE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PENNA – GUARDEGE DISPUTATA IL 29.01.2011 A PENNA IN TEVERINA(TR) – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 30 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI 02.02.2011 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER INIBIZIONE AL DIRIGENTE DI GARA CANALI FRANCO FINO AL 02/03/2011; PER SQUALIFICA AL CALCIATORE CANALI LUCA PER QUATTRO GARE; PER SQUALIFICA AL CALCIATORE TOROLLI CLAUDIO PER TRE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 89 del 18/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. GUARDEGE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PENNA - GUARDEGE DISPUTATA IL 29.01.2011 A PENNA IN TEVERINA(TR) - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 30 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI 02.02.2011 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER INIBIZIONE AL DIRIGENTE DI GARA CANALI FRANCO FINO AL 02/03/2011; PER SQUALIFICA AL CALCIATORE CANALI LUCA PER QUATTRO GARE; PER SQUALIFICA AL CALCIATORE TOROLLI CLAUDIO PER TRE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.02.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società A.C.D. Guardege, chiedendo la riduzioni delle sanzioni. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione erano presenti: l’arbitro della gara sig. Puzzonia Maurizio assistito dal rappresentante AIA sig. Luigi Leucci, nonché il Presidente della società reclamante sig. Brocci Gino, Motivi della decisione Preliminarmente la Commissione rileva l’inammissibilità del reclamo relativamente alla inibizione del Dirigente Canali Franco in quanto non impugnabile ai sensi dell’Art.45 comm.3 lett. B del CGS. Per quanto riguarda la posizione del calciatore Canali Luca, la condotta tenuta dallo stesso appare sicuramente censurabile. Va tenuto conto comunque che non sembra essersi verificato un vero e proprio tentativo di aggressione, quanto piuttosto una smodata protesta a seguito della espulsione ricevuta; appare equo pertanto contenere la squalifica in tre giornate effettive di gara. Quanto infine alla posizione del calciatore Torolli Claudio, visti gli elementi acquisiti, appare congrua la sanzione inflitta dal GS. P.Q.M. Dichiara l’inammissibilità del reclamo relativamente all’inibizione del Dirigente Canali Franco ai sensi dell’Art.45 comm.3 lett. B del CGS. La Commissione Disciplinare in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Canali Luca a tre giornate effettive di gara. Conferma per il resto la decisione del GS. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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