COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 89 del 18/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. CITTA’ DI CASTELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CITTA’ DI CASTELLO / PIERANTONIO DISPUTATA IL 21.11.2010 A CITTA’ DI CASTELLO – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 47 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 24.11.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER INIBIZIONE DEL DIRIGENTE MASSETTI IVANO FINO AL 30.11.2012; PER AMMENDA DI € 600,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. CITTA’ DI CASTELLO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 89 del 18/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. CITTA’ DI CASTELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CITTA’ DI CASTELLO / PIERANTONIO DISPUTATA IL 21.11.2010 A CITTA’ DI CASTELLO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 47 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 24.11.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER INIBIZIONE DEL DIRIGENTE MASSETTI IVANO FINO AL 30.11.2012; PER AMMENDA DI € 600,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. CITTA’ DI CASTELLO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.02.2011, la seguente decisione. FATTO NEI TERMINI proponeva reclamo la società, chiedendo la riduzione delle sanzioni ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente in rappresentanza della società reclamante l’Avv. Carignani, mentre il Direttore di gara Sig. Capozzi, assisto dal rappresentante AIA Sig. Luigi Leucci, è stato audito in data 23/12/2010. MOTIVI DELLA DECISIONE In sede di audizione il Direttore di gara ha integralmente confermato quanto dettagliatamente riportato nel referto circa la condotta tenuta dal sig. Ivano Massetti. È emerso che quest’ultimo alla fine del primo tempo ha aggredito il direttore di gara appoggiandogli le mani al volto e spingendolo fino a farlo indietreggiare; nel contempo il Massetti rivolgeva all’arbitro frasi gravemente ingiuriose e minacciose. A ciò si aggiunga che l’incolpato incitava i calciatori della propria squadra a non rientrare in campo per la ripresa del gioco al termine del primo tempo, tant’è che la squadra A.C. Città Castello rientrava sul terreno di giuoco con trentacinque (35) minuti di ritardo, infine al termine della gara, il Massetti affrontava nuovamente l’arbitro, unitamente ad altre quattro/cinque persone anch’esse non inserite in lista, brandendo un ombrello con fare minaccioso, reiterava le offese e le minacce nei confronti del direttore di gara. Alla luce di quanto precede le sanzioni inflitte da GS appaiono a questa commissione commisurate alla gravità dei fatti e quindi la impugnata decisione deve essere integralmente confermata. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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