COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 92 del 25/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN GEMINI, IN RIFERIMENTO ALLA GARA M8 SPOLETO – A.S.D. SAN GEMINI DISPUTATA A SPOLETO IL 22.01.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 47 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DATATA 26.01.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA FINO AL 30.06.2013 AL CALCIATORE ALBERELLI ANDREA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 92 del 25/02/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
TERZA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN GEMINI, IN RIFERIMENTO ALLA
GARA M8 SPOLETO – A.S.D. SAN GEMINI DISPUTATA A SPOLETO IL 22.01.2011, AVVERSO
LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 47 DELLA DELEGAZIONE
PROVINCIALE DI PERUGIA, DATATA 26.01.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA
QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA FINO AL 30.06.2013 AL CALCIATORE ALBERELLI
ANDREA.
HA PRONUNCIATO a scioglimento della riserva assunta nella riunione del giorno 17.02.2011, la
seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società San Gemini, chiedendo la riduzione della squalifica.
All’udienza in trattazione era presente l’arbitro, nonché, in rappresentanza dell’AIA, il Sig. Luigi
Leucci. Era presente altresì la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sede di audizione il direttore di gara, nel descrivere l’episodio che al 38° minuto del secondo
tempo ha portato all’espulsione del calciatore Andrea Alberelli, ha dichiarato di aver desunto che
l’autore del calcio da lui ricevuto alla caviglia sinistra fosse l’Alberelli, in quanto aveva visto
quest’ultimo indietreggiare appoggiando la gamba a terra.
L’arbitro ha poi riferito che a fine gara, quindi sostanzialmente nell’immediatezza dei fatti, si sono
presentati nel suo spogliatoio l’allenatore ed il capitano del San Gemini nonché lo stesso Alberelli, i
quali tutti gli hanno fatto presente che l’autore del gesto non era il calciatore da lui espulso, pur non
indicando chi fosse stato a colpirlo con un calcio.
È stato altresì disposto un confronto tra l’arbitro ed i calciatori del San Gemini Andrea Alberelli e
Luigi Marinelli (quest’ultimo indicato nel reclamo come autore dell’episodio): il direttore di gara ha
identificato correttamente i due giocatori dichiarando di riconoscerli entrambi come coloro che
facevano parte del gruppo di quattro calciatori che al 38° minuto del secondo tempo si erano
posizionati di fronte a lui per protestare e che i due erano posizionati uno a fianco dell’altro.
La Commissione:
- considerato che l’arbitro non ha visto il calciatore Andrea Alberelli sferrare il calcio che lo ha
colpito, ma ha semplicemente desunto che si trattasse di lui;
- tenuto conto del fatto che subito dopo la fine della gara, appreso il motivo dell’espulsione, oltre
al giocatore stesso, anche il capitano e l’allenatore del San Gemini hanno riferito all’arbitro che
si era trattato di un errore di persona;
- preso atto che nel reclamo viene indicato il sig. Luigi Marinelli come autore del gesto e non vi è
alcun motivo plausibile di ritenere che la Società abbia interesse ad addossare la colpa
dell’accaduto su quest’ultimo;
- rilevato che lo stesso direttore di gara ha affermato che i due suddetti calciatori si trovavano
praticamente attaccati;
- ritenuto pertanto come non sia possibile attribuire con la massima certezza l’episodio del calcio
alla caviglia dell’arbitro al giocatore Andrea Alberelli,
P.Q.M.
Revoca la squalifica fino al 30.06.2013 inflitta dal G.S. al calciatore Andrea Alberelli;
Rimette gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti di competenza in merito alla condotta del
calciatore Luigi Marinelli;
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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