COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 95 del 04/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D MONTECASTELLO VIBIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.ERMINIO MONTEBAGNOLO – MONTECASTELLO VIBIO DISPUTATA A PONTE VALLECEPPI IL 30.01.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE UMBRIA RIPORTATA NEL C.U. N. 81 DEL 02.02.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’AMMENDA DI EURO 600,00

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 95 del 04/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D MONTECASTELLO VIBIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.ERMINIO MONTEBAGNOLO – MONTECASTELLO VIBIO DISPUTATA A PONTE VALLECEPPI IL 30.01.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE UMBRIA RIPORTATA NEL C.U. N. 81 DEL 02.02.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’AMMENDA DI EURO 600,00 HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.03.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società sopra indicata, chiedendo la riduzione della sanzione. All’udienza in trattazione era presente l’arbitro, il sig. Santi Giorgio, nonché il rappresentante dell’A.I.A, il Sig. Leucci Luigie altresì il, Sig. Bruno Galletti in rappresentanza della società reclamante come delega prodotta. MOTIVI DELLA DECISIONE Esaminati gli atti e all’esito dell’audizione delle parti, la Commissione rileva che la ricostruzione dei fatti ha trovato sostanziale conferma. Le condotte addebitate ai sostenitori e ai dirigenti della società MONTECASTELLO VIBIO, meritano dunque l’applicazione della sanzione dell’ammenda che tuttavia si ritiene equo contenere in euro 500,00. P.Q.M. La Commissione Disciplinare in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione dell’ammenda ad euro 500,00. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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