COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 98 del 11/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ AMERINA CALCIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMERINA – REAL VIRTUS DISPUTATA AD AMELIA IL 13.02.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.88 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 16.02.2010, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CARTA CARLO PER SETTE GARE E L’AMMENDA DI EURO 250.00.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 98 del 11/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROMOZIONE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ AMERINA CALCIO, IN RIFERIMENTO
ALLA GARA AMERINA – REAL VIRTUS DISPUTATA AD AMELIA IL 13.02.2011,
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.88 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 16.02.2010, PUBBLICATA IN PARI DATA,
CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CARTA
CARLO PER SETTE GARE E L’AMMENDA DI EURO 250.00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.03.2011, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della
squalifica inflitta al calciatore Carta Carlo, nonché di revocare o ridurre l’ammenda di euro 250.00
inflitta alla società.
All’udienza di trattazione era presente l’arbitro assistito dal rappresentante AIA Luigi Leucci;
nessuno era presente per la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalle dichiarazioni rese in sede di audizione risultano confermate le condotte poste in essere dal
calciatore Carta Carlo, consistenti nel comportamento irriguardoso, minaccioso e offensivo e
nell’aver spintonato l’arbitro facendolo indietreggiare.
Per quanto concerne l’ammenda inflitta alla società per il comportamento offensivo del pubblico
anch’esso risulta confermato in sede di audizione in cui peraltro l’arbitro ha precisato di aver
riconosciuto dei tesserati della medesima squadra.
Atteso quanto sopra questa Commissione ritiene non meritevole di accoglimento i motivi di
reclamo ed eque e commisurate ai comportamenti posti in essere la squalifica e l’ammenda inflitta
dal GS.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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