COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 03 del 19/07/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : A.S.D. PONTEVECCHIO SRL per rispondere: a titolo di responsabilità diretta conseguente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alla violazione ascritta al proprio allenatore Tonazzini Massimo per violazione dell’art 1 comma 1 C.G.S. per aver contattato nella stagione sportiva 2008-2009 irritualmente e ripetutamente diversi giocatori della A.S.D. Pontefelcino al fine di convincerli a trasferirsi presso la A.S.D. Pontevecchio per la quale risultava tesserato come allenatore.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 03 del 19/07/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : A.S.D. PONTEVECCHIO SRL per rispondere: a titolo di responsabilità diretta conseguente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alla violazione ascritta al proprio allenatore Tonazzini Massimo per violazione dell’art 1 comma 1 C.G.S. per aver contattato nella stagione sportiva 2008-2009 irritualmente e ripetutamente diversi giocatori della A.S.D. Pontefelcino al fine di convincerli a trasferirsi presso la A.S.D. Pontevecchio per la quale risultava tesserato come allenatore. FATTO Con provvedimento nr. 4229/112/ pf 09 10/MS/vdb del 22.01.2010, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale la A.S.D. Pontevecchio srl per rispondere dell’addebito in rubrica contestato. All’udienza di trattazione del 8 luglio 2010 era presente l’Avv. Enrico Liberati in rappresentanza della Procura Federale della FIGC. Per la società deferita era presente il vice presidente Bosoli Raimondo, munito di poteri di rappresentanza. Preliminarmente le parti dichiarano di avere concordato, ex art 23 C.G.S., e con riferimento alla violazione per cui si procede, la sanzione di Euro 200,00, giusto verbale depositato. Preso atto di quanto sopra, ritiene questa Commissione corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti, e la congruità della sanzione concordata, nonché l’assenza di motivi ostativi alla applicazione della procedura concordata di cui all’art 23 C.G.S. P.Q.M. La Commissione disciplinare, applica a carico della A.S.D. PONTEVECCHIO SRL la sanzione di Euro 200,00 di ammenda.
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