• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 03 del 19/07/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
Nei confronti di :
A.S.D. PONTEVECCHIO SRL
per rispondere:
a titolo di responsabilità diretta conseguente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 comma
1 del Codice di Giustizia Sportiva, alla violazione ascritta al proprio allenatore Tonazzini
Massimo per violazione dell’art 1 comma 1 C.G.S. per aver contattato nella stagione
sportiva 2008-2009 irritualmente e ripetutamente diversi giocatori della A.S.D. Pontefelcino
al fine di convincerli a trasferirsi presso la A.S.D. Pontevecchio per la quale risultava
tesserato come allenatore.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 03 del 19/07/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
Nei confronti di :
A.S.D. PONTEVECCHIO SRL
per rispondere:
a titolo di responsabilità diretta conseguente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 comma
1 del Codice di Giustizia Sportiva, alla violazione ascritta al proprio allenatore Tonazzini
Massimo per violazione dell’art 1 comma 1 C.G.S. per aver contattato nella stagione
sportiva 2008-2009 irritualmente e ripetutamente diversi giocatori della A.S.D. Pontefelcino
al fine di convincerli a trasferirsi presso la A.S.D. Pontevecchio per la quale risultava
tesserato come allenatore.
FATTO
Con provvedimento nr. 4229/112/ pf 09 10/MS/vdb del 22.01.2010, ritualmente comunicato alle
parti, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale la A.S.D.
Pontevecchio srl per rispondere dell’addebito in rubrica contestato.
All’udienza di trattazione del 8 luglio 2010 era presente l’Avv. Enrico Liberati in rappresentanza
della Procura Federale della FIGC. Per la società deferita era presente il vice presidente Bosoli
Raimondo, munito di poteri di rappresentanza.
Preliminarmente le parti dichiarano di avere concordato, ex art 23 C.G.S., e con riferimento alla
violazione per cui si procede, la sanzione di Euro 200,00, giusto verbale depositato.
Preso atto di quanto sopra, ritiene questa Commissione corretta la qualificazione dei fatti come
formulata dalle parti, e la congruità della sanzione concordata, nonché l’assenza di motivi ostativi
alla applicazione della procedura concordata di cui all’art 23 C.G.S.
P.Q.M.
La Commissione disciplinare, applica a carico della A.S.D. PONTEVECCHIO SRL la sanzione di
Euro 200,00 di ammenda.
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Comunicato Ufficiale N° 03 del 19/07/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
Nei confronti di :
A.S.D. PONTEVECCHIO SRL
per rispondere:
a titolo di responsabilità diretta conseguente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 comma
1 del Codice di Giustizia Sportiva, alla violazione ascritta al proprio allenatore Tonazzini
Massimo per violazione dell’art 1 comma 1 C.G.S. per aver contattato nella stagione
sportiva 2008-2009 irritualmente e ripetutamente diversi giocatori della A.S.D. Pontefelcino
al fine di convincerli a trasferirsi presso la A.S.D. Pontevecchio per la quale risultava
tesserato come allenatore."