COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/09/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ATHALA FOLIGNO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ATHALA – BORGORIVO DISPUTATA IL 06.06.2010 A SPOLETO [PG] AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 083 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 10.06.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER L’AMMENDA DI €. 500,00. PER SQUALIFICA PER 2 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MAZZOLI SIMONE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/09/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ATHALA FOLIGNO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ATHALA - BORGORIVO DISPUTATA IL 06.06.2010 A SPOLETO [PG] AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 083 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 10.06.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER L’AMMENDA DI €. 500,00. PER SQUALIFICA PER 2 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MAZZOLI SIMONE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.09.2010, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi: richiesta di annullamento o riduzione delle sanzioni. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione si è presentato l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Preliminarmente la Commissione dichiara l’inammissibilità dell’impugnazione della squalifica per due gare inflitta al calciatore Mazzoli Simone ai sensi dell’art.45, 3°comma, lettera a) del C.G.S. Per quanto attiene all’ammenda, dal referto del Commissario di campo, confermato in sede di audizione, è emerso che la rissa, pur avendo coinvolto i giocatori di entrambe le squadre, è stata originata dal comportamento di tesserati e sostenitori del Borgorivo. Conseguentemente la sanzione pecuniaria inflitta dal G.S. può essere sensibilmente ridotta e contenuta in €. 400,00. P.Q.M. •Dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 45, 3° comma, lettera a) del C.G.S., il reclamo proposto dalla società ATHALA avverso la squalifica per due gare inflitta al calciatore Simone Mazzoli; In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione dell’ammenda irrogata alla società ATHALA ad €. 400,00. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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