COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 24/09/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : 1) Andonosky Donco calciatore; per rispondere: delle violazioni di cui agli artt.1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S. in relazione all’art.40, comma 11 bis, delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società macedone, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2009/10 per la società A.S.D. PICCHI SAN GIACOMO senza averne titolo come descritto nella parte motiva.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 24/09/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : 1) Andonosky Donco calciatore; per rispondere: delle violazioni di cui agli artt.1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S. in relazione all’art.40, comma 11 bis, delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società macedone, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2009/10 per la società A.S.D. PICCHI SAN GIACOMO senza averne titolo come descritto nella parte motiva. F A T T O Con provvedimento nr. 7470/1328 pf09 10 AA/ac del 06.05.2010, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il calciatore Andonosky Donco per rispondere dell’addebito in rubrica contestato. All’udienza di trattazione del 23 settembre 2010 era presente l’Avv. Andrea Magnanelli in rappresentanza della Procura Federale della FIGC e l’incolpato. Preliminarmente le parti dichiarano di avere concordato, ex art 23 C.G.S., e con riferimento alla violazione per cui si procede, la sanzione di quattro mesi di squalifica, giusto verbale depositato. Preso atto di quanto sopra ritiene questa Commissione corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e la congruità della sanzione concordata, nonché l’assenza di motivi ostativi all’applicazione della procedura concordata di cui all’art 23 C.G.S. P.Q.M. La Commissione disciplinare, applica a carico del calciatore ANDONOSKY DONCO la squalifica di quattro mesi.
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