COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 22/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE GIULIACCI GIAMPAOLO TESSERATO S.S.D. CITTA’ DI CASTELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CITTA’ DI CASTELLO – BASTIA UMBRA DISPUTATA IL 03.10.2010 A CITTA’ DI CASTELLO – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 27 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 06.10.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. – PER SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 22/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE GIULIACCI GIAMPAOLO TESSERATO S.S.D. CITTA’ DI CASTELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CITTA’ DI CASTELLO – BASTIA UMBRA DISPUTATA IL 03.10.2010 A CITTA’ DI CASTELLO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 27 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 06.10.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. - PER SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.10.2010, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio il calciatore, adducendo i seguenti motivi: richiesta di annullamento e/o riduzione della sanzione. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione si è presentato l’arbitro della gara ed il calciatore reclamante, assisto dall’Avv. Andrea Galli. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Sulla base di quanto dichiarato dal direttore di gara a questa Commissione è risultato integralmente confermato quanto dal medesimo descritto nel referto circa il comportamento posto in essere nei suoi confronti dal calciatore Giuliacci, il quale, a seguito dell’espulsione, offendeva il direttore di gara spingendolo altresì al petto ed infine colpendo il taccuino che quest’ultimo teneva in mano facendolo cadere a terra. Le contrarie argomentazioni prospettate dal Giuliacci non hanno trovato concreto riscontro, né risulta accoglibile la richiesta di visione del filmato dal medesimo formulata in quanto preclusa nel caso in esame dal C.G.S.. Considerata l’assenza di qualsiasi pregiudizio all’integrità fisica del direttore di gara, si ritiene peraltro equo contenere la sanzione nella squalifica fino al 03/12/2010. P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto in proprio dal calciatore Giuliacci Giampaolo riduce la squalifica fino 03/12/2010. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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