COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 05/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES PROVINCIALE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. SUBASIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIS PRETOLA – SUBASIO DISPUTATA IL 09.10.2010 A PRETOLA – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 15 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 14.10.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. – PER SQUALIFICA CALCIATORE MARINANGELI MARCO PER QUATTRO GARE; – PER L’AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETA’; – APPLICAZIONE IN PROPRIO FAVORE ART. 17, COMMA 1 C.G.S.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 05/11/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
JUNIORES PROVINCIALE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. SUBASIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA
VIS PRETOLA - SUBASIO DISPUTATA IL 09.10.2010 A PRETOLA - AVVERSO LA DECISIONE
DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 15 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI PERUGIA DATATO 14.10.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
- PER SQUALIFICA CALCIATORE MARINANGELI MARCO PER QUATTRO GARE;
- PER L’AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETA’;
- APPLICAZIONE IN PROPRIO FAVORE ART. 17, COMMA 1 C.G.S.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.11.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, chiedendo la riduzione dell’ammenda e l’applicazione
in proprio favore dell’art 17 CGS per la posizione irregolare dei calciatori della squadra avversaria.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione si è presentato l’arbitro della gara.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la inammissibilità del reclamo relativamente all’asserita posizione
irregolare di alcuni calciatori della squadra avversaria, ai sensi del disposto di cui all’art 46 n. 3
C.G.S..
Quanto alla richiesta di riduzione della sanzione, il direttore ha confermato integralmente il
contenuto del proprio, ribadendo i fatti verificatisi e la rissa insorta al termine della gara, rissa a cui
hanno partecipato praticamente quasi tutti i calciatori di entrambe le squadre. La sanzione inflitta
dal Giudice Sportivo appare pertanto equa e commisurata alla entità dei fatti, meritevole quindi di
integrale conferma.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo, confermando la decisione del Giudice Sportivo.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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