COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 12/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 1^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. ARIES IN RIFERIMENTO ALLA GARA ARIES – PROMANO DISPUTATA IL 24.10.2010 A MONTONE – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 36 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 27.10.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. – Per inibizione fino al 26/12/2010 inflitta al dirigente Bani Filippo.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 12/11/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
1^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. ARIES IN RIFERIMENTO ALLA
GARA ARIES - PROMANO DISPUTATA IL 24.10.2010 A MONTONE - AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 36 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DATATO 27.10.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
- Per inibizione fino al 26/12/2010 inflitta al dirigente Bani Filippo.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.11.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, chiedendo la riduzione della sanzione
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione si è presentato l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Le forze dell’ordine sono state chiamate dall’arbitro a fine partita ed intervenute circa un
quarto d’ora dopo. Tuttavia, dalla dichiarazione redatta in data 03/11/2010 dalla Polizia
Municipale del Comune di Montone si evince che le stesse forze dell’ordine sono state
contattate anche dal Sig. Filippo Bani alle ore 15.30 circa.
Stante quanto sopra la Commissione ritiene equo ridurre la sanzione inflitta al Dirigente
Bani fino al 30/11/2010.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo proposto, riduce l’inibizione
al dirigente Bani Filippo fino al 30/11/2010.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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