COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 12/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.G. VALNERINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALNERINA – ORVIETANA DISPUTATA IL 17.10.2010 AD ARRONE – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 32 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 20.10.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. – Per squalifica fino al 18/11/2010 inflitta al calciatore Paglialunga Alessio. – Per ammenda di €. 150,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 12/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.G. VALNERINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALNERINA - ORVIETANA DISPUTATA IL 17.10.2010 AD ARRONE - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 32 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 20.10.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. - Per squalifica fino al 18/11/2010 inflitta al calciatore Paglialunga Alessio. - Per ammenda di €. 150,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.11.2010, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società, chiedendo la riduzione delle sanzioni ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Dall’esame degli atti emerge con chiarezza che il calciatore Paglialunga Alessio, individuato con chiarezza dal direttore di gara, ha preso parte alla rissa scaturita al termine della gara; la sanzione della squalifica inflitta dal G.S. è dunque corretta e commisurata nell’entità alla gravità dei fatti. Per quanto riguarda l’ammenda, è emerso che, dopo l’esaurimento della rissa, i sostenitori della società ospitante insultavano pesantemente e minacciavano il direttore di gara, pertanto l’ammenda irrogata dal G.S. appare equa e meritevole di integrale conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo. DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it