COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 19/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 1^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. CERQUETO CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CERQUETO CALCIO – PISTRINO DISPUTATA IL 24.10.2010 A CERQUETO – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 36 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DI PERUGIA DATATO 27.10.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. – PER INIBIZIONE FINO AL 28/02/2011 INFLITTA AL DIRIGENTE FRATINI FRANCESCO. – PER AMMENDA DI €. 450,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 19/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 1^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. CERQUETO CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CERQUETO CALCIO – PISTRINO DISPUTATA IL 24.10.2010 A CERQUETO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 36 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DI PERUGIA DATATO 27.10.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. - PER INIBIZIONE FINO AL 28/02/2011 INFLITTA AL DIRIGENTE FRATINI FRANCESCO. - PER AMMENDA DI €. 450,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 18.11.2010, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società, chiedendo la riduzione delle sanzioni ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione si è presentato l’arbitro della gara. Nessuno era presente per la società reclamante. Motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Con dovizia di particolari, l’arbitro ha confermato il comportamento intimidatorio ed irriguardoso tenuto dal pubblico nei suoi confronti durante tutta la gara. In merito invece agli addebiti mossi al dirigente Fratini Francesco, lo stesso direttore di gara ha potuto precisare che il predetto dirigente ha cercato in qualche modo di aizzare il pubblico. Merita quindi piena conferma l’ammenda inflitta mentre, a parere di questa Commissione, la inibizione inflitta al dirigente può essere contenuta fino al 15 gennaio 2011, atteso che si è trattato di un comportamento che non ha avuto strascichi e che verosimilmente si è esaurito in breve tempo P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo proposto, riduce l’inibizione al dirigente Bani Filippo fino al 15.01.2011. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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