COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 03/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GIOVANISSIMI REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. GUALDO CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA GUALDO CALCIO – NOCERA UMBRA DISPUTATA IL 07.11.2010 A GUALDO – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 43 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 17.11.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER PENALIZZAZIONE DI NR.3 PUNTI IN CLASSIFICA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 03/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GIOVANISSIMI REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. GUALDO CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA GUALDO CALCIO – NOCERA UMBRA DISPUTATA IL 07.11.2010 A GUALDO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 43 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 17.11.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER PENALIZZAZIONE DI NR.3 PUNTI IN CLASSIFICA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 02.12.2010, la seguente decisione. FATTO NEI TERMINI proponeva reclamo la società chiedendo l’annullamento della penalizzazione di nr.3 punti in classifica irrogata dal G.S., senza l’applicazione di alcuna sanzione. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione si è presentato l’arbitro della gara e la società reclamante. Motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Il direttore di gara ha integralmente confermato quanto descritto nel referto ribadendo che al 27° del secondo tempo il portiere del Nocera Umbra veniva colpito sulla spalla destra da un petardo lanciato da alcuni sostenitori della A.S.D. Gualdo Calcio, che esplodeva all’altezza dell’orecchio destro procurandogli forte dolore e determinandone la sostituzione del giocatore. Attesa la gravità dell’episodio, considerata anche la categoria [Giovanissimi] in cui lo stesso si è verificato, la sanzione comminata dal G.S. appare sicuramente congrua e come tale meritevole di integrale conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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