COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 07/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALI “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. JUNIOR ANGELANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA JUNIOR ANGELANA – FONTANELLEBRANCA DISPUTATA IL 19.09.2010 A CASTELNUOVO DI ASSISI – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 38 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 03.11.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. – PER OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO [JUNIOR ANGELANA – FONTANELLEBRANCA 0 – 2].
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 07/12/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
ALLIEVI REGIONALI “A2”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. JUNIOR ANGELANA IN RIFERIMENTO
ALLA GARA JUNIOR ANGELANA – FONTANELLEBRANCA DISPUTATA IL 19.09.2010 A
CASTELNUOVO DI ASSISI - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA
NEL C.U. N. 38 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 03.11.2010 PUBBLICATO IN
PARI DATA.
- PER OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO [JUNIOR
ANGELANA - FONTANELLEBRANCA 0 - 2].
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 02.12.2010, la seguente decisione.
FATTO
NEI TERMINI proponeva reclamo la società chiedendo la sanzione della perdita della gara a carico
della ASD Fontanelle Branca.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente il Presidente della società
reclamante, il quale si riportava al reclamo.
Motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Dall’esame della documentazione in atti emerge quanto segue.
La società ASD Fontanellebranca ha utilizzato il calciatore Monacelli Riccardo nella partita
disputata in data 19/09/2010, nel campionato Allievi Regionali A/2 della medesima categoria in cui
nella precedente stagione sportiva aveva subito il procedimento di espulsione, sebbene la stessa
fosse stata inflitta nel campionato Allievi fuori classifica della decorsa stagione sportiva.
Successivamente il calciatore Monacelli Riccardo, secondo la società di appartenenza, avrebbe
scontato la residua squalifica nel campionato Allievi Provinciali fuori classifica - Girone A [Stagione
2010-2011] nella prima gara di detto campionato “S.F. Castiglione del Lago contro ASD
Fontanellebranca”, disputata a Pozzuolo Umbro in data 23/10/2010.
Tale condotta è stata tuttavia posta in essere dalla società ASD Fontanellebranca contravvenendo
al disposto di cui all’art. 22 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto la residua
squalifica inflitta al calciatore Monacelli Riccardo avrebbe dovuto essere scontata nella prima
giornata utile, indipendentemente dal Campionato di appartenenza, nel quale la residua squalifica
da scontare era stata inflitta, non prevedendo la norma citata alcunché in tal senso, prevedendo
invece che anche in caso di cambio di categoria di appartenenza, nel settore per l’attività giovanile,
“la squalifica è scontata ….omissis…per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima
squadra della nuova categoria di appartenenza”.
Infatti, nel caso in esame, in cui il calciatore non ha cambiato né società né categoria di
appartenenza, ma soltanto il campionato (da Allievi Provinciali F.C. ad Allievi Regionali), la
squalifica residua avrebbe dovuto essere scontata nella prima squadra della categoria Allievi
Regionali. In caso contrario, si favorirebbero pericolosi escamotage, che toglierebbero afflittività
alla sanzione comminata dal G.S..
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo proposto dall’ASD Junior Angelana
ed in riforma della decisione del G.S., applica a carico della società ASD Fontanelle Branca la
sanzione della perdita della gara, disputata in data 19/09/2010, con il punteggio di 0-3.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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