COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 17/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA PRIMAVERA DI SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. TUORO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SANT’ERMINIO MONTEBAGNOLO / TUORO DISPUTATA IL 24.11.2010 A PONTEVALLECEPPI – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 50 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 01.12.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE COSCIA MARCO FINO AL 10/01/2011.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 17/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA PRIMAVERA DI SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. TUORO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SANT’ERMINIO MONTEBAGNOLO / TUORO DISPUTATA IL 24.11.2010 A PONTEVALLECEPPI - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 50 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 01.12.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE COSCIA MARCO FINO AL 10/01/2011. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.12.2010, la seguente decisione. FATTO NEI TERMINI proponeva reclamo la società chiedendo la riduzione della sanzione. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara ed il rappresentante della società reclamante. Motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: L’arbitro nella sua deposizione ha confermato integralmente il referto di gara, precisando il comportamento offensivo tenuto dal calciatore Coscia Marco, il quale dopo la notifica dell’espulsione, afferrava l’arbitro per un braccio, tuttavia senza causargli dolore, consentendogli di rientrare regolarmente negli spogliatoi. Per quanto sopra la Commissione ritiene equa una lieve riduzione del periodo di squalifica, che si ritiene congruo determinare fino al 31/12/2010. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore Coscia Marco fino al 31/12/2010. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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