COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LEGIO COLLEFERRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DE ANGELIS MARIO E PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI NECCIA DAMIANO E BERNARDI MANOLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 32 DEL 3.3.2011 (Gara: REAL MONTELANICO – LEGIO COLLEFERRO del 26.2.2011 – Campionato III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LEGIO COLLEFERRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DE ANGELIS MARIO E PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI NECCIA DAMIANO E BERNARDI MANOLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 32 DEL 3.3.2011 (Gara: REAL MONTELANICO – LEGIO COLLEFERRO del 26.2.2011 – Campionato III Categoria Frosinone) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ritenuto che l’assunto della reclamante relativamente alla richiesta di riduzione delle squalifiche inflitte agli atleti indicati in titolo, non trova alcun appiglio rispetto a quanto riportato dall’ arbitro nel proprio rapporto, considerato fonte primaria di prova ai sensi del’art. 35 del C.G.S. che i calciatori NECCIA DAMIANO e BERNARDI MANOLO offendevano ripetutamente l’arbitro, mentre il DE ANGELIS MAURO, dopo l’espulsione per comportamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara, successivamente reiterava tale comportamento offendendolo. Detto ciò, appare evidente che le argomentazioni poste in essere dalla Società LEGIO COLLEFERRO con il presente ricorso non sono nemmeno parzialmente assumibili e che, quindi, appaiono congrue le sanzioni comminate ai calciatori in questione. Pertanto, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento confermando, per l’effetto, la decisione impugnata. La tassa reclamo va restituita.
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