COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GINESTRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PEZZOTTI EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 115 DEL 16.3.2011 (Gara: GINESTRA – MONTEFLAVIO del 13.3.2011 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GINESTRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PEZZOTTI EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 115 DEL 16.3.2011 (Gara: GINESTRA – MONTEFLAVIO del 13.3.2011 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società GINESTRA chiede una significativa riduzione della squalifica al calciatore PEZZOTTI deducendo che lo stesso ha assunto un comportamento addebitatogli in reazione eccessiva ad un fallo subito; Esaminati gli atti ufficiali dai quali si rileva che il PEZZOTTI, dopo un fallo subito, ha colpito l’avversario che lo aveva commesso con una manata al viso ed una spinta e successivamente con un calcio al basso ventre; considerato che gli atti di violenza del citato calciatore nei confronti dell’avversario, pur censurabili e meritevoli di un’esemplare sanzione hanno origine da un fallo ai suoi danni, per cui la sanzione stessa offre margini di una, seppure minima, riconsiderazione; questa Commissione Disciplinare DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società GINESTRA e, quindi, di ridurre la squalifica al calciatore PEZZOTTI EMANUELE da 5 a 4 giornate effettive di gara. La tassa reclamo viene restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it