COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS CYNTHIANUM AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SERAFINI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 77 DEL 16.3.2011 (Gara: VIRTUS CYNTHIANUM – ATLETICO ANZIOLAVINIO del 12.3.2011 – Campionato C5 Serie C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS CYNTHIANUM AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SERAFINI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 77 DEL 16.3.2011 (Gara: VIRTUS CYNTHIANUM – ATLETICO ANZIOLAVINIO del 12.3.2011 – Campionato C5 Serie C2) La Società reclamante contesta la sanzione in epigrafe inflitta al proprio tesserato SERAFINI DANIELE, affermando la propria incredulità di fronte alla lettura del C.U. in titolo, in quanto i contenuti del referto arbitrale sono certamente frutto di una svista. Continua la reclamante sostenendo che, nonostante le verifiche fatte all’interno sia della propria Società sia di quella avversaria, non risultano essere accaduti episodi di violenza nei confronti del giocatore avversario descritto dall’arbitro nel rapporto summenzionato. Pur confermando che il SERAFINI ha avuto un alterco con l’avversario, insiste sul fatto che non ha avuto con questo alcun contatto fisico, tantomeno sferrando pugni e calci. Sottolinea ancora la Società come essa si sia sempre distinta per comportamenti improntati alla massima correttezza e lealtà sportiva, cooperando con i vari direttori di gara, di volta in volta, designati a dirigere i propri incontri. Questa Commissione, esaminati gli atti di gara, ritiene comunque che i fatti si siano effettivamente svolti, così come descritto dal direttore di gara, ma che in sostanza, gli addebiti attribuiti al SERAFINI possono essere ricondotti, pur nella loro gravità, in un unico contesto di comportamento aggressivo che non ha comunque determinato alcun nocumento fisico all’avversario. Tanto premesso, valutando le argomentazioni della reclamante parzialmente assumibili, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il ricorso in argomento e, per l’effetto, riduce la squalifica a 4 gare. La tassa reclamo va restituita.
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