COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE PANICO DAVIDE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 30 COMMA 2, 3 E 4 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE PANICO DAVIDE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 30 COMMA 2, 3 E 4 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C. Con atto del 28-1-2011 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare territoriale per il Lazio il calciatore Panico Davide per violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS in relazione all’articolo 30 comma 2, 3 e 4 dello Statuto della F.I.G.C. . A sostegno del deferimento produce la nota del Comitato Regionale Lazio con la quale veniva trasmessa all’Organo Requirente la segnalazione del calciatore Verde Maurizio, tesserato con il Monte Romano, che lamentava come il Panico, tesserato all’epoca per la Gallese, avesse presentato ai Carabinieri di Civita Castellana una denuncia a suo carico per le presunte lesioni subite durante la gara Gallese-Monte Romano del 14-2-2010 valevole per il campionato di prima categoria e che il calciatore non avesse probabilmente richiesto l’autorizzazione a procedere ai competenti Organi federali. La Procura aveva incaricato un proprio collaboratore che aveva accertato come il Panico nella denuncia avesse affermato che il Verde lo aveva colpito con una gomitata al volto intenzionalmente sfruttando la circostanza che l’Arbitro fosse voltato per seguire una fase di gioco. Il direttore di gara aveva poi fischiato il fallo ma non aveva adottato alcun provvedimento disciplinare. Era dovuto uscire dal campo per cinque minuti per le cure del caso e poi era rientrato in campo terminando l’incontro. Si era poi rivolto al presidio ospedaliero di Civita Castellana ove era stato trovato affetto dalla frattura delle ossa proprie nasali con prognosi di giorni 20 ed aveva altresì prodotto un ulteriore certificato che documentava come fosse stato sottoposto a trattamento chirurgico di setto rinoplastica con ulteriori 15 giorni di prognosi. La Procura, sentito il Panico, aveva accertato che lo stesso non aveva richiesto alcuna autorizzazione per presentare la denuncia ai Carabinieri in quanto, a suo dire, ignorava che fosse prescritto dai regolamenti mentre il Verde ribadiva di non essere autore di alcun gesto lesivo intenzionale nei confronti del collega. La Procura riteneva quindi il Panico responsabile delle violazioni ascritte per aver adito l’Autorità Giudiziaria in carenza di autorizzazione degli Organi Federali, mentre soprassedeva nei confronti della società Gallese, responsabile ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del CGS, in quanto medio tempore disciolta. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava al deferito termine per la produzione di memorie difensive. Il calciatore delegava il suo legale per la trattazione e questi protestava l’assoluta buona fede del suo patrocinato che ignorava effettivamente la necessità di richiedere l’autorizzazione federale per adire le vie legali e metteva in risalto la gravità del gesto lesivo compiuto dal Verde che aveva causato lesioni gravi con prognosi superiore ai 20 giorni. Chiedeva quindi l’applicazione del principio sancito dall’articolo 3 del CGS e quindi il proscioglimento per assenza di colpa o dolo del deferito. La Procura Federale ritenendo il deferito colpevole delle violazioni ascritte chiedeva invece la squalifica per mesi due. Debbono innanzitutto essere ribaditi alcuni principi basilari. Non può certo applicarsi, come invocato dalla difesa, al caso che ci occupa la scriminante dell’errore scusabile per assenza di colpa in quanto vi è presunzione di conoscenza da parte di tutti i tesserati delle norme dell’Ordinamento Federale che, contraendo il tesseramento, si dichiara di ben conoscere ed osservare. Norme che impongono al tesserato di aderire alle decisioni degli Organi della Giustizia Sportiva e gli vietano di adire alla Giustizia Ordinaria per eludere le predette decisioni. Lo Statuto Federale impone altresì ai tesserati di richiedere comunque l’autorizzazione per adire la Giustizia Ordinaria per richiedere tutela per domande che non possono trovare tutela nell’Ordinamento federale. Tale principio, come più volte affermato dalla Commissione, trova un limite nei procedimenti penali che si instaurano ex officio e non su querela di parte in quanto l’Ordinamento Statuale impone ai cittadini che siano a conoscenza di fatti reato, per i quali si procede d’ufficio, di denunciarli. Ulteriore limite è poi costituito dalla denuncia di fatti che si siano verificati in occasione di gare ma non nell’ambito di queste, di fatti cioè per i quali l’avvenimento sportivo sia mera occasione temporale ma che siano del tutto avulsi dallo stesso. Nella specie, però, non sembrano ricorrere né l’una né l’altra circostanza. Infatti i fatti si sono verificati nel corso della gara ed hanno riguardato due calciatori contrapposti, seppur dalla dinamica, si denuncia l’assoluta estraneità del gesto dal contesto agonistico. La prognosi del certificato di pronto soccorso, 20 giorni, era contenuta all’interno del massimo per il quale si rende necessaria la condizione di procedibilità ed anche l’atto presentato dal calciatore si qualifica, sia per l’intestazione che per la formula rituale contenuta, come querela a tutti gli effetti. A nulla rileva che poi il querelante abbia fatto seguire un certificato del medico curante di prolungamento di ulteriori 15 giorni, in quanto tale certificazione è datata 28 maggio 2010 e quindi ben oltre il termine di tre mesi dall’evento. Quindi il Panico ha presentato una querela che, come tale, doveva essere autorizzata dagli Organi Federali trattandosi di atto d’impulso a cui è condizionata l’azione penale. La violazione quindi sussiste anche se si tratta di colpa lieve in quanto, poi, di fatto, il procedimento è divenuto perseguibile d’ufficio e si tratta effettivamente di atto che, secondo la prospettazione del denunciante, è sfuggito al direttore di gara. La sanzione richiesta può quindi essere contenuta entro limiti di minore afflittività. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di ritenere il deferito responsabile della violazione ascritta e per l’effetto di applicare al calciatore Panico Davide la squalifica per mesi uno.
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