COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGOR PERCONTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE RANONE MARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 69 DEL 16.3.2011 (Gara: VIGOR PERCONTI – SPES ARTIGLIO del 13.3.2011 – Campionato Allievi Regionale Eccellenza)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGOR PERCONTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE RANONE MARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 69 DEL 16.3.2011
(Gara: VIGOR PERCONTI – SPES ARTIGLIO del 13.3.2011 – Campionato Allievi Regionale Eccellenza)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società ricorrente chiede un ridimensionamente della squalifca al calciatore RANONE deducendo che il gesto da lui compiuto (spinta all’arbitro) aveva lo scopo di richiamarne l’attenzione;
considerato che, per contro, dalla lettura degli atti ufficiali emerge che il citato calciatore ha spintonato l’arbitro in segno di grave protesta per la precedente espulsione del portiere della propria squadra;
tenuto conto che appare congrua la sanzione inflitta al RANONE, in rapporto a quanto sopra descritto;
questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società VIGOR PERCONTI e, quindi, di confermare la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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