COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 12.5.2011 A CARICO DEL CALCIATORE SVEZIA SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U.N . 115 DEL 16.3.2011 (Gara: PRO ROMA – PALESTRINA del 12.3.2011 – Campionato Jun. Prim.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 12.5.2011 A CARICO DEL CALCIATORE SVEZIA SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U.N . 115 DEL 16.3.2011 (Gara: PRO ROMA – PALESTRINA del 12.3.2011 – Campionato Jun. Prim.) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società PRO ROMA CALCIO contesta la squalifica del calciatore SVEZIA SIMONE chiedendone la revoca, in quanto, a suo dire, il predetto non ha assunto alcun comportamento provocatorio nei confronti dell’arbitro, né tantomeno gli ha pestato volontariamente i piedi. Letti gli atti ufficiali, dai quali emerge, per contro, che lo SVEZIA, al 44mo del II tempo, nel corso di una protesta di calciatori della Società PRO ROMA CALCIO, pestava reiteratamente e intenzionalmente i piedi all’arbitro e reagiva alle proteste di quest’ultimo replicando provocatoriamente che i suoi gesti erano involontari. Considerata, pertanto, l’insussistenza delle lamentele della reclamante e congrua la sanzione inflitta al citato giocatore, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società PRO ROMA CALCIO e, quindi, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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