COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE EDUARDO GASTON CICCHINI, DEL DIRIGENTE RICCARDO D’ORAZIO E DELLA SOCIETA’ MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE EDUARDO GASTON CICCHINI, DEL DIRIGENTE RICCARDO D’ORAZIO E DELLA SOCIETA’ MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO Con atto del 28-1-2011 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare territoriale del Lazio il calciatore Eduardo Gaston Cicchini per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 10 comma 6 del CGS, il dirigente della società Monte San Giovanni Campano Riccardo D’Orazio per violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS in relazione all’articolo 10 comma 6 CGS e la società Monte San Giovanni Campano a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 CGS, nelle violazioni ascritte ai propri tesserati, ovvero dei soggetti che avevano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’articolo 1 comma 5 CGS. A sostegno del deferimento rilevava che il Presidente del Comitato Regionale Lazio aveva trasmesso una nota l’8-10-2010 con la quale inviava la documentazione inerente ad una presunta partecipazione irregolare del calciatore Cicchini alla gara Monte San Giovanni Campano – Formia del 5-9-2010 valevole per il campionato di eccellenza girone B terminata con il risultato di 2 a 1. Il calciatore risultava, infatti, tesserato con l’A.S.D. Hatria (C.R. Abruzzo). Solo il 17-9-2010 il calciatore aveva contratto regolare tesseramento con la società Monte San Giovanni Campano. Della violazione dovevano quindi rispondere, oltre che il calciatore, anche il dirigente accompagnatore D’Orazio che nella distinta di gara aveva dichiarato che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati con la società. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento dandone comunicazione a tutte le parti ed assegnando ai deferiti termine per la produzione di scritti difensivi. Faceva pervenire memoria difensiva la società Monte San Giovanni Campano che deduceva come, nella circostanza, fosse stato commesso un mero errore materiale in quanto, invece di depositare presso la delegazione provinciale di Frosinone la lista di trasferimento che il calciatore aveva presentato alla società, era stato depositato un modulo di aggiornamento tessera, anche perché dal controllo effettuato non risultava alcun tesseramento poiché la società Hatria non appartiene al Comitato Regionale Lazio. Il calciatore era stato utilizzato solo dal 38’ del secondo tempo ed a risultato ormai acquisito di 2 a 1 ed era, quindi, stato del tutto ininfluente. Nelle riunione compariva il legale rappresentante della società che ribadiva le considerazioni già espresse nella memoria difensiva ed aggiungeva che, a seguito della fusione intervenuta all’inizio della corrente stagione sportiva, nella segreteria della società vi era stata un po’ di confusione da cui era scaturito l’errore di tesseramento. Il rappresentante della Procura insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva per il calciatore Cicchini la squalifica per anni 2 per il dirigente D’Orazio l’inibizione per anni due e per la società la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 2.000,00. Ritiene la Commissione che i fatti dedotti nell’atto di deferimento siano provati documentalmente e la società deferita non li ha contestati ammettendo di fatto l’addebito. Nel caso di tesseramento irregolare, come più volte ribadito, non ha alcun valore l’elemento soggettivo, dolo o colpa, che può al più aggravare la sanzione, essendo sufficiente l’accertamento della materialità del fatto. La posizione irregolare di un calciatore partecipante ad una gara determina automaticamente sanzioni disciplinari e non valgono a scriminare l’evento giustificazioni di sorta. Nel caso di specie poi, non vi possono essere attenuanti, in quanto, a dar credito alla società, l’errore è assolutamente inescusabile poiché il calciatore aveva fornito alla nuova società, ove voleva tesserarsi, la lista di trasferimento che attestava come lo stesso non fosse libero ma bensì tesserato con società di altro comitato regionale. Non si vede perché la società Monte San Giovanni Campano, invece di completare e depositare tale lista, abbia voluto confezionare un aggiornamento tessera che, nel caso concreto, era del tutto inutile e nullo. Né regge la giustificazione che la società ignorasse il tesseramento ancora in essere che, invece, era documentato proprio dalla lista di trasferimento. Appare più verosimile, invece, che la società non disponesse di alcuna lista di trasferimento e se la sia procurata solo dopo aver ricevuto la comunicazione di rigetto del tesseramento dall’Ufficio Tesseramenti. In ogni caso, come si è ampiamente detto, la considerazione è del tutto ininfluente ed ultronea rispetto all’accertamento dei fatti. Per quanto attiene alle sanzioni, come si è più volte affermato, la Commissione non ritiene che, nel caso di posizione irregolare di calciatore non professionista, possano applicarsi le sanzioni edittali, seppur nel minimo, previste dall’articolo 10 comma 6 del CGS, in quanto tale disposizione per la logica sistematica, per la collocazione in un comma che si occupa del tesseramento di calciatori extracomunitari, e per la ratio che mira a reprimere l’alterazione dei documenti di cittadinanza di tali tesserati, è applicabile solo nel caso di alterazione di documenti di cittadinanza e, comunque, di utilizzo irregolare di calciatori extracomunitari. Ciò non di meno vanno applicate al calciatore ed al dirigente sanzioni, seppur ben più miti e nei limiti di cui al dispositivo, in linea con i provvedimenti disciplinari usualmente adottati in casi analoghi, mentre le sanzioni a carico della società sono del tutto congrue anche in rapporto al risultato positivo acquisito nell’incontro. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni ascritte, ad esclusione di quella prevista dall’articolo 10 comma 6 CGS, e per l’effetto di applicare al calciatore Edoardo Gaston Cicchini la squalifica per una gara, al dirigente D’Orazio Riccardo la inibizione per mesi 1 ed alla società Monte San Giovanni Campano la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 2.000,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
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