COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL COLLEFERRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/9/2011 A CARICO DEL CALCIATORE STRACQUALURSI ALESSANDO E DELL’ASSISTENTE DE SANTIS MATTEO, FINO AL 30/6/2011 A CARICO DEL CALCIATORE MASCIA VALERIO, DEL DIRIGENTE FAVELLA ANTONIO E DEL MASSAGGIATORE AMICI PAOLO, PER SEI GARE A CARICO DEI CALCIATORI CECILIA FILIPPO, OTTAVIANI MARCO, PANETTA FABIO, PIETRANGELI ROBERTO E COSTANTINO MIRCO. ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 112 del 10/3/11 ( Gara: Real Colleferro – Borghesiana del 6/3/11 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' REAL COLLEFERRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/9/2011 A CARICO DEL CALCIATORE STRACQUALURSI ALESSANDO E DELL'ASSISTENTE DE SANTIS MATTEO, FINO AL 30/6/2011 A CARICO DEL CALCIATORE MASCIA VALERIO, DEL DIRIGENTE FAVELLA ANTONIO E DEL MASSAGGIATORE AMICI PAOLO, PER SEI GARE A CARICO DEI CALCIATORI CECILIA FILIPPO, OTTAVIANI MARCO, PANETTA FABIO, PIETRANGELI ROBERTO E COSTANTINO MIRCO. ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 112 del 10/3/11 ( Gara: Real Colleferro – Borghesiana del 6/3/11 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: La reclamante, che non contensta, come dichiarato in sede di comparizione, il provvedimento di perdita della gara e la sanzione pecuniaria di € 500,00, ritiene invece ingiuste le sanzioni comminate ai tesserati Cecilia, Ottaviani, Pietrangeli, Costantini, Favella, Amici e De Santis, in quanto gli stessi non avrebbero mai assunto atteggiamenti aggressivi o minacciosi nei confronti dell'Arbitro, mentre per quando concerne i calciatori Panetta, Mascia e Stracqualursi si ritengono eccessive le sanzioni loro comminate, rispetto all'entità dei fatti addebitati. Si è quindi chiesto l'annullamento, ovvero la riduzione delle stesse sanzioni. Nel rapporto di gara che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, l'Arbitro ha descritto in maniera precisa e dettagliata il comportamento di ciascun tesserato della Soc. Real Colleferro, nonché le circostanze che hanno determinato la prosecuzione pro forma della gara, a tutela della sua incolumità. Orbene, la ricorrente si limita a contestare genericamente gli addebiti mossi ai vari tesserati, ma non offre alcun concreto elemento di prova, a sostegno dell'insussistenza di tali addebiti. A questa Commissione spetterà pertanto il compito di valutare soltanto la congruità delle sanzioni comminate a ciascun tesserato, sulla base dei comportamenti posti in essere nel corso della gara; comportamenti che l'Arbitro, come già detto, ha descritto dettagliatamente nel suo referto. Si ritiene quindi di confermare, perché del tutto congrue, le sanzioni inflitte ai calciatori Cecilia, Ottaviani, Panetta, Pietrangeli e Costantini, i quali, nel corso della veemente protesta collettiva, hanno spintonato l'Arbitro, insultandolo reiteratamente e rivolgendogli pesanti minacce; dando poi luogo ad una rissa con i giocatori avversari. Parimenti congrue, rispetto alla gravità dei comportamenti, devono considerarsi inoltre le sanzioni inflitte sia al massaggiatore Amici, il quale, già allontanato per offese all'Arbitro, durante la protesta collettiva ha spintonato quest'ultimo, mettendogli una mano sul volto e rivolgendogli pesanti insulti e minacce; sia la sanzione comminata al dirigente Favella, il quale ha spintonato anch'egli ripetutamente l'Arbitro, rivolgendogli insulti, bestemmiando ed aizzando il pubblico nei suoi confronti, e successivamente, al rientro negli spogliatoi, ha invitato il Direttore di gara a non fare menzione nella distinta dei provvedimenti a carico dei giocatori. Ribadita l'intollerabilità del suo comportamento, andrà infine confermata la sanzione inflitta all'assistente di gara De Santis, il quale, sempre nel corso della protesta collettiva, ha rivolto minacce ed offese all'Arbitro, colpendolo poi sulla spalla destra con la bandierina, se pur in maniera leggera. Alla luce di quanto riferito dall'Arbitro, andranno invece rivisitate le sanzioni comminate ai calciatori Stracqualursi e Mascia,ed in particolare, al fine di graduare le rispettive responsabilità, andrà ridotta la squalifica del primo ed invece aggravata quella del secondo. Lo Stracqualursi, al momento dell'espulsione per gioco violento, ha offeso e minacciato l'Arbitro, spintonandolo e, dopo il rientro negli spogliatoi, ha reiterato gli insulti assumendo un atteggiamento gravemente minaccioso nei suoi confronti; mentre, invece, il Mascia ha posto in essere un comportamento ancora più grave, ed infatti, dopo essere stato espulso per proteste e offese all'Arbitro, ha pizzicato quest'ultimo sulla guancia, rivolgendogli poi minacce, spintonandolo e reiterando gli insulti. Tutto ciò premesso e ritenuto. DELIBERA di respingere il reclamo relativo all'assistente di gara DE SANTIS MATTEO, al dirigente FAVELLA ANTONIO, al massaggiatore AMICI PAOLO, ai calciatori CECILIA FILIPPO, OTTAVIANI MARCO, PANETTA FABIO, PIETRANGELI ROBERTO, COSTANTINO MIRCO, e, per l'effetto, conferma le sanzioni loro comminate dal Giudice Sportivo; di accogliere il reclamo relativo al calciatore STRACQUALURSI ALESSANDRO, riducendo la squalifica dal 30 settembre 2011 al 30 giugno 2011; di aggravare la sanzione a carico del calciatore MASCIA VALERIO, aumentando la squalifica dal 30 giugno 2011 al 30 settembre 2011. La tassa di reclamo va restituita.
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