COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE SERAFINO LUCA (GUADALUPEROS) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 8 GARE A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U.N . 119 DEL 24.3.2011 (Gara: SPES POGGIO FIDONI – GUADALUPEROS del 20.3.2011 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE SERAFINO LUCA (GUADALUPEROS) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 8 GARE A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U.N . 119 DEL 24.3.2011
(Gara: SPES POGGIO FIDONI – GUADALUPEROS del 20.3.2011 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali, osserva:
il reclamo con cui il calciatore in titolo chiede una riduzione della squalifica, assumendo che, dopo l’espulsione, si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni all’arbitro e lo avrebbe spintonato del tutto involontariamente, non ha margini di accoglimento.
Infatti, dalla lettura del referto dell’arbitro - fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.) – si rileva che il SERAFINO, espulso per offese al Direttore di gara, reagiva al provvedimento spintonando quest’ultimo e facendolo indietreggiare, mentre veniva allontanato dai compagni, continuava nelle ingiurie.
Da quanto descritto, appaiono destituite di fondamento le lamentele del predetto calciatore, per cui questa Commissione, ritenendo congrua la sanzione inflittagli
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dal calciatore SERAFINO LUCA e, quindi, di confermare la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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