COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 14/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POLISPORTIVA AUDACE GENAZZANO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL C.U. 119 DEL 24-3-2011 IN MERITO ALLA GARA LA VETRICE – AUDACE GENAZZANO. DEL 20-2-2011 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 14/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POLISPORTIVA AUDACE GENAZZANO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL C.U. 119 DEL 24-3-2011 IN MERITO ALLA GARA LA VETRICE – AUDACE GENAZZANO. DEL 20-2-2011 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA La società Pol. Audace Genazzano ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo, descritta in epigrafe, con la quale era stato respinto il reclamo di primo grado presentato dalla stessa società in merito alla gara del 20-2-2011, contro la società La Vetrice. Il Giudice di prime cure, motivava la sua decisione, con l’applicazione dell’articolo 17 comma 1 del CGS, nella parte in cui non prevede la punizione sportiva della perdita della gara e l’applicazione di una penalizzazione di tanti punti in classifica quanti conquistati sul campo a carico della società i cui dirigenti ed accompagnatori ammessi sul campo di gioco, si rendano protagonisti di atti che menominino il potenziale atletico e sportivo dell’avversaria. Nella fattispecie l’Arbitro della gara aveva riferito nel suo rapporto di aver constatato che un calciatore della società Audace Genazzano, il numero 2 Tozzi Antonello, era esamine al suolo e senza conoscenza e che i compagni di squadra accusavano dell’evento l’assistente di parte della società La Vetrice, Luzzi Mario, che aveva colpito con l’asta della bandierina il malcapitato alla nuca. L’Arbitro però non aveva visto direttamente l’episodio e quindi non poteva assumere alcun provvedimento disciplinare a carico del Luzzi o di altri. Si rendeva quindi necessario l’intervento del 118 che trasportava il Tozzi in Ospedale ove veniva ricoverato in codice rosso ma si riprendeva tanto da poter essere dimesso con una prognosi di sette giorni s.c. non avendo subito danni neurologici. Intervenivano anche i Carabinieri che raccoglievano la deposizione dell’Arbitro che, tranquillizzata la situazione, riprendeva la gara che portava regolarmente a termine con il risultato di 0 a 0. Il Giudice Sportivo, oltre ad applicare un’ammenda all’Audace Genazzano per le intemperanze messe in atto dai propri sostenitori, che facevano brillare tre petardi di cui uno nelle vicinanze dello stesso assistente Luzzi, applicava la penalizzazione di un punto in classifica alla società La Vetrice, confermava il risultato acquisito sul campo e rimetteva gli atti alla Procura Federale per le indagini sul caso in relazione all’accertamento dell’identità dell’aggressore del calciatore Tozzi. Reclama la Audace Genazzano ribadendo le richieste del primo grado e ritenendo che l’irregolare svolgimento della gara sia da addebitare alla società avversaria che andrebbe sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara e non con la penalizzazione dei punti conseguiti sul campo. Il reclamo è infondato. Prescindendo infatti dalla identificazione dell’effettivo aggressore del calciatore Tozzi, la cui identificazione è eventualmente riservata all’approfondimento di indagine opportunamente richiesto dal Giudice Sportivo alla Procura Federale, deve rilevarsi come il regolamento preveda una norma speciale, quella contenuta nell’articolo 17 comma 1 del CGS, per i fatti di violenza commessi da accompagnatori di una squadra nei confronti dei calciatori dell’altra che ne provochino una alterazione del potenziale atletico. Con tale disposizione si esclude esplicitamente la punizione sportiva della perdita della gara con l’applicazione invece di una penalizzazione di tanti punti quanti sono quelli conseguiti sul campo da parte della società colpevole. La norma si pone quindi come speciale rispetto a quella generale che punisce con la perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, la società che si renda protagonista di fatti che determinino l’irregolare svolgimento della gara. La disposizione speciale prevale quindi su quella generale e bene ha fatto il Giudice ad applicarla al caso concreto, nel quale è evidente che vi sia stata una alterazione del potenziale atletico della Audace Genazzano, ad opera di un accompagnatore non certamente identificato. Giammai si sarebbe potuta applicare l’invocata punizione sportiva della perdita della gara in quanto, è certo, che non vi fu accesso sul campo di gioco da parte di estranei e, quindi, il gesto di violenza può essere stato compiuto solo da una delle persone iscritte in distinta. La Commissione Disciplinare tutto ciò premesso DELIBERA Di respingere il reclamo confermando integralmente la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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