COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 14/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE PAIELLI FRANCESCO (TESS. SOCCER S. SEVERA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 124 DEL 31.3.2011 (Gara: SOCCER S. SEVERA – SANTAMARINELLESE del 27.3.2011 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 14/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE PAIELLI FRANCESCO (TESS. SOCCER S. SEVERA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 124 DEL 31.3.2011 (Gara: SOCCER S. SEVERA – SANTAMARINELLESE del 27.3.2011 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con il quale il calciatore in titolo chiede una riduzione della squalifica, sostenendo che l’avversario da lui colpito con una testata avrebbe subito solo modeste conseguenze; considerato che la dinamica del gesto, come descritta dal ricorrente, appare pienamente sanzionabile con la squalifica per 3 gare da lui eccepita; tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dal calciatore PAIELLI FRANCESCO e, pertanto, di confermare la squalifica per 3 gare. La tassa reclamo va incamerata.
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