COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 14/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA SORIANESE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 400 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 34 DEL 31.3.2011 (Gara: MONTALTO – NUOVA SORIANESE del 26.3.2011 – Jun. Prov. Viterbo)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 131 del 14/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA SORIANESE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 400 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 34 DEL 31.3.2011
(Gara: MONTALTO – NUOVA SORIANESE del 26.3.2011 – Jun. Prov. Viterbo)
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali, osserva:
La Società reclamante, con il ricorso in esame, intende contestare la eccessiva misura dell’ammenda di € 400 comminata a proprio carico a causa del comportamento provocatorio e non consono di un gruppo di propri sostenitori, consistito in insulti ed aggressioni fisiche ai danni di alcuni sostenitori avversari, sino al punto di costringere l’arbitro a sospendere per alcuni minuti la gara.
La reclamante sostiene, infatti, che la sanzione irrogata non sia proporzionata alle effettive responsabilità della Società sportiva e che le stesse debbano condividersi con la squadra avversaria.
Questa Commissione, valutati gli atti di gara, con particolare riferimento – come noto – al referto arbitrale, fonte di prova privilegiata, reputa che le argomentazioni addotte dalla ricorrente non siano assumibili.
Infatti, la dinamica dei fatti, così come puntualmente descritta dal direttore di gara, evidenzia una piena responsabilità della NUOVA SORIANESE CALCIO per la condotta scorretta ed antisportiva dei propri sostenitori.
Ne consegue che deve ritenersi del tutto congrua e proporzionata la sanzione inflitta.
Tutto ciò premesso, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma l’ammenda di € 400 comminata alla Società NUOVA SORIANESE CALCIO.
La tassa reclamo va incamerata.
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