COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 21/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ARPINO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E DI AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 39 DEL 7.4.2011 (Gara: CASTRO DEI VOLSCI – ARPINO del 27.3.2011 – Campionato Jun. Prov. Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 21/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ARPINO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E DI AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 39 DEL 7.4.2011 (Gara: CASTRO DEI VOLSCI – ARPINO del 27.3.2011 – Campionato Jun. Prov. Frosinone) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; considerato che la Società ARPINO ha disatteso il contenuto dell’art. 33 comma 5 del C.G.S. che stabilisce che copie dei ricorsi avverso la regolarità di svolgimento di una gara devono essere inviati contestualmente alla Società controparte. Ciò premesso, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo in argomento, confermando pertanto la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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