COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 21/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ A.S. GUADALUPEROS, SIG. GRAMACCIONI CRISTIANO , PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.5 COMMA 1 E 4 E ART.1 COMMA 1 C.G.S. , DEL CALCIATORE RAIA VALERIO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.1 COMMA 1 C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S. GUADALUPEROS AI SENSI DELL’ART.4 COMMA 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 21/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL DIRIGENTE DELLA SOCIETA' A.S. GUADALUPEROS, SIG. GRAMACCIONI CRISTIANO , PER LA VIOLAZIONE DELL'ART.5 COMMA 1 E 4 E ART.1 COMMA 1 C.G.S. , DEL CALCIATORE RAIA VALERIO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART.1 COMMA 1 C.G.S. E DELLA SOCIETA' A.S. GUADALUPEROS AI SENSI DELL'ART.4 COMMA 2 C.G.S. A seguito di nota del Presidente del Comitato Regionale Lazio. L.N.D. FIGC, con la quale segnalava alla Procura Federale che il Sig. Bellosono Roberto della delegazione AIA di Rieti, padre dell'arbitro Bellosono Chiara , aveva consegnato alcune pagine web del profilo facebook di sua figlia che contenevano gravi espressioni scurrili e ingiuriose rivolte a quest'ultima, in relazione ad alcuni fatti verificatisi in occasione della gara Aces Casal Barriera- A.S. Guadaluperos, del 31.10.2010 , campionato di Prima Categoria, competizione diretta dallo stesso arbitro . La Procura Federale della FIGC, a seguito di sua istruttoria, il 17.02.2011, disponeva il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale , dei soggetti indicati in epigrafe e per le violazioni rispettivamente a loro ascritte. Precisamente il dirigente accompagnatore, Gramaccioni Cristiano era chiamato a rispondere per aver inviato in due diverse circostanze di tempo, dal profilo facebook del giocatore Raia Valerio, ( di cui aveva la password), frasi offensive e irriguardose nei confronti del direttore di gara. Al giocatore Raia, invece, veniva contestata la violazione dell'art.1 comma 1 del C.G.S., per aver omesso chiarimenti e scuse con l'arbitro Bellosono Chiara, e sul fatto che le espressioni ingiuriose erano state inviate per mezzo del profilo di facebook di cui egli era titolare, per esclusiva iniziativa del dirigente accompagnatore della Società Sig. Gramaccioni e tanto meno di aver messo al corrente della questione il presidente della Società di appartenenza. Infine alla Società sportiva Guadaluperos, veniva chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni del suo dirigente Gramaccioni Cristiano e del calciatore Raia Valerio , per gli effetti dell'art. 4 comma 2 del C.G.S. All'udienza del 31.03.2011 nessuno compariva per i convenuti e la Procura Federale concludeva per la dichiarazione di responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo per Gramaccioni Cristiano l'inibizione di mesi sei , per il giocatore Raia Valerio due giornate di squalifica, e per la Società sportiva Guadaluperos 300 euro di ammenda. Dalla lettura degli atti prodotti in via istruttoria, si evince la responsabilità dei deferiti così come contestata in relazione ai messaggi ingiuriosi ed offensivi esposti a scopo ritorsivo nei confronti dell'arbitro dell'incontro del 31.10.2010, Aces-Casal Barriera – A.S. Guadaluperos, Sig.na Bellosono Chiara, e gli stessi epiteti riconducibili certamente al profilo di facebook del calciatore della Società deferita , Raia Valerio, ma per come dichiarato in sede di indagini dallo stesso giocatore; messaggi scritti e inviati invece dal dirigente accompagnatore Sig. Gramaccioni Cristiano, (come dal medesimo pure ammesso), il quale per alcune circostanze era in possesso per concessione del Raia, della sua password; evenienza di cui erano a conoscenza i compagni di squadra del calciatore deferito, quali Rosini e Petroselli. Per quanto riportato, si evince la responsabilità dei deferiti per i capi così come formulati. Tuttavia questa commissione disciplinare, ritiene di graduare meglio, rispetto alle richieste dell'Organo Requirente, il grado di responsabilità personale dei soggetti implicati nella vicenda. In particolar modo si deve distinguere la posizione del giocatore Raia Valerio - (che tra l'altro ha agito con leggerezza, concedendo fiduciosamente la sua personale password al dirigente della Società) -, rispetto a quella del Gramaccioni, reale autore delle frasi estremamente offensive inviate all'arbitro dalle pagine Web . Infine, per quanto concerne la posizione della Società, si ritiene, che l'oggettiva difficoltà e impossibilità relativa al controllo diretto di un social network, non esclude del tutto la responsabilità oggettiva prevista dall'ordinamento sportivo. Tanto premesso , questa commissione valutata ogni circostanza, DELIBERA Riconosciuta la responsabilità dei deferiti, per i fatti così come contestati, di infliggere al dirigente accompagnatore della Società Guadaluperos , Sig. Gramaccioni Cristiano l'inibizione di mesi sei , al calciatore Raia Valerio la squalifica per una giornata e alla Società A.S. Guadaluperos, l'ammenda di Euro 200,00.
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