COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 05/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALICO MENTANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 A CARICO DEL CALCIATORE MOSCATELLI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 57 DEL 14.4.2011 (Gara: VALICO MENTANA – ALBULA del 9.4.2011 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 05/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALICO MENTANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 A CARICO DEL CALCIATORE MOSCATELLI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 57 DEL 14.4.2011 (Gara: VALICO MENTANA – ALBULA del 9.4.2011 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; preso atto che il ricorso è stato inoltrato il 22.4.2011, quindi oltre il settimo giorno dalla data di pubblicazione della sanzione pubblicata sul C.U. N. 57 del 14.4.2011, termine previsto dall’art. 46 comma 3 del C.G.S.; questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo a margine. La tassa reclamo va incamerata.
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