COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 12/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA FORTITUDO ROMA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 22-12-2010 IN MERITO ALLA GARA FORTITUDO CALCIO ROMA – LA VETRICE DEL 19-12-2010 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 144 del 12/05/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA FORTITUDO ROMA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 22-12-2010 IN MERITO ALLA GARA FORTITUDO CALCIO ROMA – LA VETRICE DEL 19-12-2010 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
La Procura Federale ha trasmesso gli atti dell’indagine scaturita dall’ordinanza di questa Commissione Disciplinare, pubblicata sul comunicato ufficiale n. 96 del 27-1-2011, che aveva trasmesso all’Organo inquirente gli atti della gara in epigrafe per accertare l’identità dei tesserati che avevano aggredito l’arbitro al termine della gara, fuori dall’impianto di gioco, oltre al calciatore Canofari Gabriele, già identificato con certezza. La Procura Federale, pur avendo interrogato tutti i calciatori coinvolti ed i dirigenti presenti ai fatti non ha potuto accertare la partecipazione ai fatti di altri tesserati oltre che al Canofari, che ha ammesso il coinvolgimento anche dinanzi al collaboratore della Procura, pur tentando di sminuirne la portata. Non sono stati acquisiti ulteriori elementi, oltre a quelli già abbastanza labili, di partecipazione del Midulla, mentre sono stati acquisiti elementi confortanti sull’estraneità del Venanzi, già peraltro ritenuta dalla Commissione. Non è stato possibile il confronto con il direttore di gara, che avrebbe probabilmente contribuito a fugare ogni dubbio, in quanto lo stesso non si è presentato alle convocazioni. In presenza di tali elementi la Commissione non può che revocare la squalifica irrogata al calciatore Midulla Marco, sino al 31-12-2014 nella sua qualità di capitano, in quanto è stato identificato un tesserato responsabile del fatto ed adeguatamente sanzionato e non vi è certezza che gli altri soggetti partecipi dell’aggressione siano dei tesserati della società e non dei sostenitori, amici del Canofari, come pure sostenuto da più parti.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale
DELIBERA
Di revocare la squalifica del calciatore Midulla Marco sino al 31-12-2014 con effetto immediato.
Nulla sulla spese in quanto si è gia pronunciata con la restituzione delle tasse reclamo con la delibera pubblicata sul comunicato ufficiale n. 96 del 27-1-2011.
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