COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 12/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLE MARTELLA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BRUSCOLINI LUCA, FINO AL 30.6.2014 A CARICO DEL CALCIATORE VENTRELLA PAOLO, FINO AL 10.6.2011 A CARICO DEL CALCIATORE LENCI ANDREA E DELL’AMMENDA DI € 150 E UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 48 DEL 24.3.2011 (Gara: COLONNA – VALLE MARTELLA del 19.3.2011 – Campionato Jun. Prov. Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 144 del 12/05/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLE MARTELLA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BRUSCOLINI LUCA, FINO AL 30.6.2014 A CARICO DEL CALCIATORE VENTRELLA PAOLO, FINO AL 10.6.2011 A CARICO DEL CALCIATORE LENCI ANDREA E DELL’AMMENDA DI € 150 E UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 48 DEL 24.3.2011
(Gara: COLONNA – VALLE MARTELLA del 19.3.2011 – Campionato Jun. Prov. Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminato gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta la Società interessata;
udito, in sede di supplemento di referto l’arbitro, osserva:
la Società VALLE MARTELLA propone ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo di cui a margine deducendo che i propri tesserato sanzionati avrebbero assunto solamente comportamenti irriguardosi e di protesta.
La Commissione Disciplinare ha ascoltato il Presidente della Società ricorrente il quale ha descritto il clima tranquillo della gara ed il comportamento, a suo dire, poco consono tenuto dall’arbitro sia prima che durante la gara.
Questa Commissione ritiene di dover confermare le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo per i seguenti motivi: VENTRELLA PAOLO: in quanto il comportamento tenuto dal calciatore è stato grave e lesivo dell’incolumità del direttore di gara, per cui la squalifica comminata risulta del tutto congrua, tenuto anche conto del tentativo – non riuscito – di colpirlo nuovamente.
L’episodio è stato pertanto puntualmente confermato dall’arbitro stesso in sede di audizione.
LENCI ANDREA: il comportamento del calciatore appare altamente riprovevole avendo spinto ripetutamente il direttore di gara tentando di farlo cadere.
BRUSCOLINI LUCA: in quanto dopo essere stato espulso teneva nei confronti dell’arbitro un comportamento assai minaccioso e per averlo successivamente insultato.
Tutto ciò premesso, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società VALLE MARTELLA e, quindi, confermate le decisioni impugnate, ivi compresa la sanzione dell’ammenda di € 150,00 ed 1 punto di penalizzazione per aver volontariamente rinunciato alla prosecuzione della gara in corso (art. 54 delle NOIF)
La tassa reclamo va incamerata.
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