COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 12/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS GAVIGNANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2011 A CARICO DEL CALCIATORE D’AVANZO MARCO, NOCHE’ L’AMMENDA DI € 200,00 A CARICO DELLA SOCIETA’, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 126 DEL 7/4/11 ( Gara: Virtus Gavignano – Borghesiana del 3/4/11 – Campionato II Categoria )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 12/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' VIRTUS GAVIGNANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2011 A CARICO DEL CALCIATORE D'AVANZO MARCO, NOCHE' L'AMMENDA DI € 200,00 A CARICO DELLA SOCIETA', ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 126 DEL 7/4/11 ( Gara: Virtus Gavignano – Borghesiana del 3/4/11 - Campionato II Categoria ) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; • udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: La reclamante esclude nella maniera più assoluta che si siano verificati gli eventi descritti nel referto arbitrale; in particolare, che il Direttore di gara sia stato colpito da una bottiglietta piena d'acqua lanciatagli contro da un giocatore della Virtus Gavignano, ed inoltre che, a fine gara, il Presidente della società abbia assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti dell'Arbitro. Ascoltato in sede di supplemento, il Direttore di gara ha riferito che, al termine dell'incontro, mentre si trovava nello spogliatoio, aveva sentito bussare alla porta; aperta la stessa, aveva avuto la presenza di una persona, qualificatasi come Presidente della Virtus Gavignano, il quale lo aveva ingiuriato e aveva poi avvicinato minacciosamente la testa al suo viso, senza toccarlo. A quel punto aveva invitato detta persona ad uscire e, mentre la porta dello spogliatoio era ancora aperta per l'uscita di questi, aveva visto, a distanza di circa 4 – 5 metri, il giocatore del Virtus Gavignano, D'Avanzo Marco, identificato dal n. 11 sul pantaloncino, mentre gli lanciava contro una borraccia di plastica piena d'acqua, che non lo aveva colpito, in quanto con gesto repentino egli era riuscito a schivarla: la borraccia aveva infatti sfiorato il suo viso. Il giocatore era stato poi trattenuto dai compagni,e mentre veniva allontanato, aveva continuato a rivolgergli insulti e minacce. Alla luce delle precisazioni fornite dall'Arbitro, risulta quindi comprovato il lancio della borraccia piena d'acqua da parte del calciatore D'Avanzo: gesto grave e pericoloso, che soltanto grazie alla prontezza di riflessi dell'Arbitro, che ha schivato l'oggetto, non ha causato danni fisici a quest'ultimo. Ribadita l'intollerabilità del comportamento del giocatore, si ritiene tuttavia di ridurre lievemente la sanzione, in considerazione del fatto che la borraccia non ha colpito l'Arbitro. Poiché nella zona degli spogliatoi era presente una sola persona non autorizzata, che peraltro ha ingiuriato l'Arbitro con atteggiamento minaccioso, si ritiene inoltre di ridurre anche la sanzione inflitta alla Soc. Virtus Gavignano. Tutto ciò premesso e ritenuto. DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore D'AVANZO MARCO dal 31 dicembre 2011 al 30 novembre 2011, nonché l'ammenda a carico della SOC. VIRTUS GAVIGNANO da € 200,00 a € 100,00. La tassa di reclamo va restituita.
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