COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 147 del 19/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S. PAOLO OSTIENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 100,00 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 89 DEL 12.5.2011 (Gara: S. PAOLO OSTIENSE – PESCATORI OSTIA dell’8.5.2011 – Campionato Giov.mi Reg.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 147 del 19/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S. PAOLO OSTIENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 100,00 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 89 DEL 12.5.2011 (Gara: S. PAOLO OSTIENSE – PESCATORI OSTIA dell’8.5.2011 – Campionato Giov.mi Reg.) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che dall’esame del referto arbitrale emerge che delle intemperanza verbali addebitate ai sostenitori della squadra avversaria, PESCATORI OSTIA; ritenute quindi del tutto attendibili le lamentele della ricorrente, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società S. PAOLO OSTIENSE e, quindi, di revocare l’ammenda di € 100,00 comminata. Nel contempo va irrogata la sanzione pecuniaria di € 100,00 alla Società PESCATORI OSTIA. La tassa reclamo va restituita.
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