COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 03/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI DI PALMA DOMENICO E GIOVANNINI LUCA PRESIDENTI DELLA SOCIETA’ CASTELFONTANA 2007 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 37 LETTERA C DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C., E DELLA SOCIETA’ CASTELFONTANA 2007 A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 153 del 03/06/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI DI PALMA DOMENICO E GIOVANNINI LUCA PRESIDENTI DELLA SOCIETA’ CASTELFONTANA 2007 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 37 LETTERA C DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C., E DELLA SOCIETA’ CASTELFONTANA 2007 A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO PRESIDENTE
La Procura Federale con nota del 28.4.2011 ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, su segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Lazio del 10.2.2011, i tesserati indicati in titolo per le violazioni loro ascritte.
Dalle indagini esperite, il collaboratore della Procura Federale ha rilevato che nelle 5 gare del Campionato Calcio a 5 Serie C1 del 18.9.2010, 2.10.2010, 16.10.2010, 6.11.2010 e 19.2.2011 non è stato indicato, nelle rispettive liste di gara il nominativo di alcun tecnico.
La Procura Federale ritenendo che i fatti descritti abbiano violato i doveri di lealtà e probità di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 37 lett. c del regolamento del Settore Tecnico, ha deferito per i comportamenti loro ascritti, i soggetti indicati in oggetto.
La Commissione Disciplinare Territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento, dandone comunicazione a tutte le parti ed assegnando ai deferiti termini per inoltrare e far pervenire scritti difensivi.
Alla riunione era presente il Rappresentante della Procura Federale e per la Società CASTELFONTANA 2007 il Copresidente GIOVANNINI LUCA, il quale dichiarava che si è trattato di una mera dimenticanza, facendo presente che nella passata stagione sportiva il tecnico era già tesserato per la loro Società, e che quindi ha agito in perfetta buona fede.
Il Rappresentante della Procura concludeva con l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo per i Copresidenti DI PALMA DOMENICO e GIOVANNINI LUCA l’inibizione per mesi 4 e alla Società CASTELFONTANA l’ammenda di € 2.500,00.
Dalla lettura degli atti prodotta in via istruttoria, si evince la responsabilità dei deferiti, così come contestata.
Tuttavia, questa Commissione Disciplinare ritiene di graduare le sanzioni rispetto alle richieste dell’Organo Inquirente, tenuto conto nel caso in questione di alcune attenuanti rappresentate dalla Società deferita.
Tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di affermare la responsabilità di tutti i soggetti deferiti per le violazioni loro ascritte e per l’effetto di irrogare le seguenti sanzioni:
- ai Presidenti DI PALMA DOMENICO e GIOVANNINI LUCA l’inibizione per mesi 2;
- alla Società A.S.D. CASTELFONTANA 2007 l’ammenda di € 1.000,00.
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