COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 03/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ JUVENTUTE TERRACINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 A CARICO DEL CALCIATORE MARI RAFFAELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 86 DEL 5.5.2011 (Gara: JUVENTUTE TERRACINA – CEDIAL LIDO DEI PINI del 1°.5.2011 – Campionato Allievi Regionali)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 03/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ JUVENTUTE TERRACINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 A CARICO DEL CALCIATORE MARI RAFFAELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 86 DEL 5.5.2011 (Gara: JUVENTUTE TERRACINA – CEDIAL LIDO DEI PINI del 1°.5.2011 – Campionato Allievi Regionali) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; visto il reclamo con cui la Società JUVENTUTE TERRACINA chiede una revisione della squalifica inflitta al calciatore MARI negando che lo stesso abbia sputato contro l’arbitro; letti gli atti ufficiali dai quali emerge chiaramente la dinamica dell’episodio: il MARI, espulso per frase blasfema, sputava contro l’arbitro attingendolo alla schiena, mentre questi annotava il provvedimento sul taccuino e lo offendeva togliendosi la maglia di gioco. Considerato peraltro che lo sputo e le offese possono ricondursi ad un solo, inqualificabile ed inaccettabile comportamento, talchè la sanzione inflitta presenta gli estremi di una lieve riduzione, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società JUVENTUTE TERRACINA e di ridurre la squalifica nei confronti del calciatore MARI RAFFAELE al 31.3.2012. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it