COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 16/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE a carico della SOC. BRESSO CALCIO S.R.L., per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S, per responsabilità oggettiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al Sig. Tringali Fabio, attualmente allenatore della Società deferita, condotte consistite: a) nella violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 38 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico e 10, comma 1, C.G.S., per avere il suddetto contattato alcuni giocatori della Soc. U.S.DINDELLI (precedente Società di appartenenza del Tringali) al fine di ottenerne il tesseramento per la Soc. BRESSO CALCIO S.r.l.; b) nella violazione di cui all’art. 1, comma 1, C,G,S, in relazione all’art. 35 del Settore Tecnico per avere il Tringali inviato messaggi sms oltraggiosi ed ingiuriosi al Sig. Andrea Giordano, Presidente della Soc. U.S. DINDELLI.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 16/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE a carico della SOC. BRESSO CALCIO S.R.L., per rispondere: della violazione dell'art. 4, comma 2, del C.G.S, per responsabilità oggettiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al Sig. Tringali Fabio, attualmente allenatore della Società deferita, condotte consistite: a) nella violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 38 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico e 10, comma 1, C.G.S., per avere il suddetto contattato alcuni giocatori della Soc. U.S.DINDELLI (precedente Società di appartenenza del Tringali) al fine di ottenerne il tesseramento per la Soc. BRESSO CALCIO S.r.l.; b) nella violazione di cui all'art. 1, comma 1, C,G,S, in relazione all'art. 35 del Settore Tecnico per avere il Tringali inviato messaggi sms oltraggiosi ed ingiuriosi al Sig. Andrea Giordano, Presidente della Soc. U.S. DINDELLI. Alla udienza tenutasi avanti questa Commissione, oltre al rappresentante della Procura Federale, si è presentato il Sig. Fabrizio Marcandalli, Presidente della deferita BRESSO CALCIO S.r.l. Dopo la relazione del Presidente della Commissione Disciplinare, nella quale si dava conto dei risultati delle indagini della Procura Federale posti a base del deferimento, veniva data la parola al rappresentante della Società deferita, ii quale si riportava alle comunicazioni scritte datate 22.07.2010 e trasmesse alla Procura Federale e per conoscenza a questa Commissione. Oralmente ribadiva l'assoluta estraneità della Società ad entrambe le condotte contestate al Sig. Tringali, dal momento che lo stesso aveva agito del tutto autonomamente, non essendo all'epoca ancora tesserato per la Soc. Bresso Calcio, la quale non aveva nessuna possibilità di controllo sull'operato del tecnico. Nelle lettere acquisite agli atti venivano inoltre riferite circostanze relative a contatti intervenuti con Dirigenti della Soc. Dindelli, circostanze che si ritiene non abbiano alcun rilievo al fine del decidere. A conclusione della udienza il Rappresentante della Procura Federale chiedeva affermarsi la responsabilità della deferita in ordine ad entrambe le violazioni contestate e relative alle condotte contestate in via diretta al Sig. Tringali, con condanna ad € 1000,00 di ammenda per la contestazione sub a) ed € 500,00 per la contestazione sub b). Il rappresentante della deferita chiedeva alla Commissione che la Società fosse dichiarata non responsabile per quanto contestato al Sig. Fabio Tringali. Motivi della decisione: Le condotte illecite ascritte al Sig. Tringali Fabio sono del tutto provate attraverso il risultato dell'attività istruttoria della Procura Federale. In ordine alle valutazioni sulle conseguenze che tali condotte producono in relazione alla responsabilità della BRESSO CALCIO appare opportuno rilevare quanto segue. Il comportamento contestato sub b) al Sig. Tringali Fabio, consistente nell'avere inviato messaggi sms di contenuto oltraggioso ed ingiurioso al Sig. Andrea Giordano, non ha alcuna rilevanza rispetto alla sussistenza di una responsabilità, seppure a titolo di responsabilità oggettiva, della Soc. BRESSO CALCIO; ciò fondamentalmente per due motivi: il Tringali non era ancora tesserato per la Società; tale condotta riguardava esclusivamente la sua persona ed i rapporti privati con il Dirigente della vecchia Società, con esclusione di ogni implicazione o beneficio da parte della Soc. BRESSO CALCIO. Al contrario, la condotta ascritta sub a) al tecnico, consistente nell'avere contattato alcuni giocatori tesserati presso altra Società al fine di ottenerne il tesseramento per la Soc. BRESSO CALCIO, ha rilievo in tema di riconoscimento di responsabilità oggettiva. Infatti l'art. 1, comma 5, del C.G.S. prescrive l'osservanza delle norme e degli atti federali, non soltanto ai tesserati delle Società, ma anche a chi “svolge qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società”: nel caso in esame non vi è dubbio che il Tringali, seppure non ancora tesserato per la BRESSO CALCIO, abbia svolto l'attività contestata nell'interesse di questa Società, la quale, quindi, se non ne può rispondere a titolo di responsabilità diretta, ne deve risponde a titolo di responsabilità oggettiva; si consideri, inoltre, che la Società ha effettivamente beneficiato dell'opera del Tringali, avendo poi acquisito alcuni giovani calciatori, tesserati all'epoca per altra Società, contattati dallo stesso con la proposta di trasferimento alla BRESSO CALCIO. Esclusa la responsabilità della deferita in ordine alla condotta ascritta sub b) al Tringali e ritenutane la responsabilità in relazione alla condotta contestatagli sub a), si ritiene adeguata, considerata la rilevanza dell'illecito ascritto, la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00. Ciò premesso la Commissione Territoriale d i c h i a r a la Società BRESSO CALCIO S.r.l. responsabile, a titolo di responsabilità oggettiva, della violazione di cui all'art. 4, comma 2, del C.G.S., in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta sub a) al Sig. Tringali Fabio e, pertanto, la condanna ad € 1.000,00 di ammenda; a s s o l v e la Società BRESSO CALCIO S.r.l. dalla violazione riferita alla condotta antiregolamentare contestata sub b) al Sig. Tringali Fabio.
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