COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 16/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di SPAGLIARDI Matteo, tesserato con con la A.S.D. ATHLETIC SANT’ANGELO,
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 12 del 16/09/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di SPAGLIARDI Matteo, tesserato con con la A.S.D. ATHLETIC SANT'ANGELO,
per rispondere:
della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del C.G.S. e di quanto disposto dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la Stagione Sportiva 2008/2009, per avere, mentre era ancora tesserato nella Stagione Sportiva 2008/2009 con la Soc. CSI JUNIOR SANT'ANGELO, contribuito a fare partecipare in data 02/06/2009, quando la stagione sportiva era ancora in corso, alcuni giovani calciatori tesserati con la stessa Società e con la A.S. S. ROCCO 80 ad un raduno organizzato dalla ASD ATHLETIC SANT'ANGELO, Società ove lo stesso Matteo Spagliardi è poi confluito assieme a tre atleti giovani provenienti dalla A.S. S. S.ROCCO 80.
Alla udienza avanti a questa Commissione, oltre al rappresentante della Procura Federale, ha presenziato il Sig. Matteo Spagliardi.
Dopo la relazione del Presidente della Commissione Disciplinare Territoriale, è stata data la parola al deferito, il quale ha ammesso quanto contestatogli, evidenziando, però, che la sua responsabilità doveva ritenersi molto attenuata in quanto l'iniziativa del raduno in contestazione era stata promossa interamente dalla Soc. Athletic Sant'Angelo ed egli ingenuamente aveva accettato di parteciparvi, anche perché aveva seguito quegli atleti sin da bambini nelle Società precedenti.
Successivamente il Sig. Matteo Spagliardi, prima della chiusura del dibattimento, ha avanzato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 23 C.G.S.; il Rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta di applicazione della pena nella misura di mesi due e giorni 20 di inibizione; per la sanzione concordata si è tenuto conto della riduzione di pena prevista dall'art. 23 del C.G.S.
Motivi della decisione
Il comportamento addebitato al deferito risulta pienamente provato attraverso la documentazione in atti e l'ammissione di responsabilità da parte dello stesso, pertanto non può trovare luogo nel caso in ispecie un provvedimento di proscioglimento.
Tanto premesso,
La Commissione Disciplinare Territoriale
• preso atto della richiesta di applicazione della pena avanzata dal deferito, in merito alla quale ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale;
• ritenuta accoglibile la sanzione concordata tra le parti in considerazione della entità e rilevanza del comportamento contestato
a p p l i c a
a Spagliardi Matteo la sanzione di mesi due e giorni venti di inibizione.
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