COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 28/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ ASD. VILLA D’ALME’ CAMP. ALL. REG. GIR. E GARA DEL 10-10-2010 TRA VILLA D’ALME’ / VISCONTINI C.U.n. 16 del C. R. L. datato 14-10-2010
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 18 del 28/10/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SOCIETA' ASD. VILLA D'ALME' CAMP. ALL. REG. GIR. E
GARA DEL 10-10-2010 TRA VILLA D'ALME' / VISCONTINI
C.U.n. 16 del C. R. L. datato 14-10-2010
La società VILLA D'ALME' ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Marco FUSTINONI per 4 Gare, lamentando che detto calciatore avrebbe colpito un calciatore avversario nel tentativo di “svincolarsi dalla stretta “ dello stesso e che, in ogni caso, tale avvenimento non sarebbe stato visto dall'arbitro, bensì a quest'ultimo riferito dall'assistente di parte.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva la ricostruzione svolta dalla reclamante è priva di riscontro e non può essere considerata idonea a confutare il contenuto del referto arbitrale, tanto più che il direttore di gara, sentito a chiarimenti da Questa Commissione, ha confermato di aver visto personalmente il sig. FUSTINONI colpire il calciatore avversario e di essersi recato dall'assistente solo per verificare una eventuale provocazione da parete dell'avversario stesso.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa
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