COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 05/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Presidente Federale a carico della società ASD. Accademia Cologno Calcio e del suo Presidente sig. Salvatore Aiello, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 43, comma V, del Regolamento della LND per essersi reso responsabile della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver disatteso l’obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, il Comitato competente, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, dell’accertata idoneità alla pratica agonistica di un suo calciatore tesserato, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 05/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Presidente Federale a carico della società ASD. Accademia Cologno Calcio e del suo Presidente sig. Salvatore Aiello, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 43, comma V, del Regolamento della LND per essersi reso responsabile della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver disatteso l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, il Comitato competente, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, dell'accertata idoneità alla pratica agonistica di un suo calciatore tesserato, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento. La Commissione Disciplinare Territoriale del C.R.L., esperiti gli adempimenti di rito, preso atto che i deferiti sono comparsi avanti Questa Commissione sostenendo che la mancata comunicazione agli Organi competenti dell'inidoneità del calciatore Matteo Vergani è avvenuta per mera dimenticanza, osserva. Il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti. Alla luce della gravità del comportamento contestato la Commissione Disciplinare Territoriale COMMINA alla società ASD. Accademia Cologno Calcio l'ammenda di Euro 500,00; al Presidente della società ASD. Accademia Cologno Calcio, sig. Salvatore Aiello, l'inibizione di mesi due.
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