COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 05/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RELAMO SOCIETA’ MAIRAGO CAMP. II° CAT. GIR. D GARA DEL 17 OTTOBRE 2010 TRA ALPINA E MAIRAGO (CU n. 12 della DELEGAZIONE DI LODI) datato 21 ottobre 2010.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 05/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RELAMO SOCIETA' MAIRAGO CAMP. II° CAT. GIR. D GARA DEL 17 OTTOBRE 2010 TRA ALPINA E MAIRAGO (CU n. 12 della DELEGAZIONE DI LODI) datato 21 ottobre 2010. La società ASD MAIRAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Luca Mangone sino al 21.1.2011, lamentando che la sanzione inflitta sarebbe eccessiva rispetto al comportamento, pur censurabile, posto in essere dal predetto calciatore nel corso e alla fine della gara in oggetto. La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che, al fine di chiarire se il tentativo di aggressione dell'arbitro da parte del Mangone potesse essere qualificato, come si afferma nella delibera impugnata, “non riuscito solo grazie all'intervento di alcuni compagni di squadra”. Si è ritenuto opportuno sentire a chiarimenti il direttore di gara, il ha precisato che la distanza tra lo stesso e il Mangone, nel corso del tentativo di aggressione, non è mai stata inferiore a due metri. Alla luce di tale precisazione la C.D. Ritiene che non possa sussistere alcuna certezza in merito a ciò che sarebbe potuto accadere laddove i compagni di squadra non fossero interventi trattenendolo, il che induce ad escludere che il tentativo di aggressione in questione possa considerarsi certamente possibile. In ragione di quanto sopra esposto, la condotta posta in essere dal Mangone appare meritevole di essere valutata con minor rigore, rispetto alla decisione assunta dal GS, essendosi concretizzata in ripetute espressioni irriguardose e minacciose nei confronti dell'arbitro, senza che sia intervenuto alcun contatto fisico con quest'ultimo e senza che si possa sostenere con certezza che, in mancanza dell'intervento dei compagni di squadra del Mangone, quest'ultimo avrebbe aggredito il direttore di gara. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore Luca Mangone a tutto il 26.11.2010. Si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante se versata.
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