COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 18/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ U.S. BAGNOLO CAMP. 2° CATEG. GIR. J GARA DEL 24-10-2010 tra DOVERESE / BAGNOLO C.U.n. 15 della delegazione di CREMONA datato 28-10-2010

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 18/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA' U.S. BAGNOLO CAMP. 2° CATEG. GIR. J GARA DEL 24-10-2010 tra DOVERESE / BAGNOLO C.U.n. 15 della delegazione di CREMONA datato 28-10-2010 La società BAGNOLO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Pietro Spinelli per 3 Gare, lamentando che l'avversario non solo non è caduto, ma tantomeno ha subito un intervento scorretto alla persona. “di solito interventi violenti comportano danni fisici con conseguente interruzione del gioco con l'ingresso del massaggiatore. Nel caso specifico ciò non è avvenuto. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: sentito il direttore di gara a chiarimenti, ha precisato che il giocatore Spinelli è entrato in modo scorretto e in ritardo nei confronti di un avversario in possesso di palla. Ritenuto che nella fattispecie la condotta tenuta dal calciatore è da ritenersi non violenta. Ritenuto, pertanto, che la sanzione inflitta dal G. S. può trovare una lieve attenuazione. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE la squalifica del calciatore, Pietro Spinelli a 2 Gare. Dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante se versata.
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