COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 18/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ SANTO STEFANO CAMP. SECONDA CAT. GIR. K GARA DEL 31/10/2010 tra SANTO STEFANO /PADERNO C.U. n. 16 della delegazione di CREMONA datato 05-11-2010

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 18/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA' SANTO STEFANO CAMP. SECONDA CAT. GIR. K GARA DEL 31/10/2010 tra SANTO STEFANO /PADERNO C.U. n. 16 della delegazione di CREMONA datato 05-11-2010 La società SANTO STEFANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato l'ammenda di 150 euro lamentando che : l'arbitro era stato troppo fiscale nel descrivere il comportamento dei propri sostenitori che era solo diretto a sostenere seppure calorosamente la squadra. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : il reclamo non può essere accolto. Infatti dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge chiaramente che i sostenitori della società reclamante hanno non solo ripetutamente offeso l'arbitro ma lo hanno colpito anche con uno sputo. La gravità del suddetto comportamento, anche alla luce dell'aggravante di recidiva dello stesso, giustifica l'ammenda comminata dal G.S. alla Calcio Santo Stefano. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it