COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 18/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ ASD SAMO CALCIO CAMP. PRIMA CAT. GIR. B GARA DEL 24/10/2010 tra AC FINO MORNASCO / ASD SAMO CALCIO C.U. n. 18 del CRL datato 28-10-2010
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 18/11/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SOCIETA' ASD SAMO CALCIO CAMP. PRIMA CAT. GIR. B
GARA DEL 24/10/2010 tra AC FINO MORNASCO / ASD SAMO CALCIO
C.U. n. 18 del CRL datato 28-10-2010
La società ASD SAMO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Stefano Foti per 4 gare, inibito il dirigente Cosimo Infante sino al 24/11/2010 e comminato l'ammenda di 300 euro lamentando che : le sanzioni erano palesemente ingiuste.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : il reclamo è inammissibile in quanto è stato sottoscritto dal Presidente della reclamante Cosimo Infante il quale al momento della sottoscrizione era inibito.
Tanto rimesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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