COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 25/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ GRUMULUS ASD CAMP. ALLIEVI PROV. GIR. B GARA DEL 24-10-2010 TRA SAN CARLO CREMA / GRUMULUS C.U. n. 15 della delegazione di CREMONA datato 28-10-2010
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 25/11/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SOCIETA' GRUMULUS ASD CAMP. ALLIEVI PROV. GIR. B
GARA DEL 24-10-2010 TRA SAN CARLO CREMA / GRUMULUS
C.U. n. 15 della delegazione di CREMONA datato 28-10-2010
La società GRUMULUS ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Amore Matteo sino al 28.02.2011 lamentando che : la sanzione appare eccessiva rispetto a quanto in effetti accaduto ed invocando una riduzione della stessa.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva : esaminato il referto arbitrale e chiamato a chiarimenti il direttore di gara, la Commissione ha potuto appurare che, fermo restando che il comportamento del calciatore sanzionato, l'atto del calciatore risulta privo di ogni elemento di violenza, come confermato dall'arbitro stesso. In ragione di quanto precede, tenuto conto dell'atteggiamento irriguardoso adottato nei confronti del direttore di gara e delle modalità della protesta, irriguardosa ma non violenta
tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore Amore Matteo a tutto il 28.12.2010
Si dispone l'accredito della relativa tassa a favore del reclamante, se versata.
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