COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 25/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ F.C. VIGEJUNIOR CAMP. ALL. REG. GIR. D GARA DEL 7-11-2010 TRA NAVIGLIO TREZZANO/VIGEJUNIOR C.U.n. 20 del C.R.L. Datato 11-11-2010

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 25/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA' F.C. VIGEJUNIOR CAMP. ALL. REG. GIR. D GARA DEL 7-11-2010 TRA NAVIGLIO TREZZANO/VIGEJUNIOR C.U.n. 20 del C.R.L. Datato 11-11-2010 La società VIGEJUNIOR ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Martorelli Mattia per 3 Gare, lamentando che essendosi i fatti svolti diversamente, la sanzione applicata al comportamento del proprio tesserato appare eccessiva. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva. Il referto arbitrale costituisce fonte privilegiata di prova. Rispetto alla descrizione operata in detto documento, l'atteggiamento del Martorelli risulta meritevole della squalifica, nella misura prevista dal C.G.S. che Questa Commissione condivide, in analogia con fattispecie simili. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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